Il recente D.Lgs n.187/05 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche” fissa le prescrizioni minime in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare dall'esposizione a vibrazioni meccaniche e in base alle vie di trasmissione e ai possibili effetti per la salute. Definisce anche gli obblighi riguardanti la valutazione del rischio, la riduzione dello stesso, l’informazione-formazione ed il controllo sanitario.
Le vibrazioni a cui può essere sottoposto un lavoratore ed oggetto del suddetto decreto sono di tue tipi:
- vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
- vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.
L’esposizione a vibrazione del sistema mano braccio indicata con acronimo inglese HAV (hand arm vibration) si riscontra in lavorazioni in cui si impugnano utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni (es. martello pneumatico, motosega, trapano,
..), l’esposizione del corpo intero, indicata con acronimo inglese WBV (whole body vibration), invece si riscontra in lavorazioni a bordo di mezzi di movimentazione usati in industria ed agricoltura, mezzi di trasporto e in generale macchinari vibranti che trasmettono vibrazioni al corpo intero (es. autocarro, escavatore, pala meccanica,..).
Nel valutare e misurare le vibrazioni, il datore di lavoro deve tener conto di diversi elementi,
non solo del livello, tipo e la durata dell’esposizione, da paragonare ai valori limite di esposizione e i valori d’azione prescritti nel decreto, ma anche, ad es., agli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature o a condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature etc.
La relazione tecnica finale è valida ai sensi del D.Lgs. 187/05 e quindi, ad es., definisce quali siano gli esposti al rischio e fornisce indicazioni sulle misure tecnico-gestionali di prevenzione e protezione più efficaci per l’abbattimento o la riduzione del rischio.