.

servizi

Piani di sicurezza e coordinamento

Il piano di sicurezza e coordinamento assolve agli obblighi previsti dall’art. 12, comma 1 del D.Lgs. 494/96 (e successive modifiche D.Lgs. 528/99).

Il D.Lgs. 494/96 costituisce l’attuazione della direttiva 92/57 CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Secondo l’art. 4, comma 1 di tale decreto “durante la progettazione esecutiva dell’opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione “redige il piano di sicurezza e di coordinamento”.

L’art. 12 dello stesso decreto prescrive che “il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi ...
Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese …….”

In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

Lo scopo del piano di sicurezza e di coordinamento è diverso secondo la fase temporale di realizzazione dell’opera.

Esso infatti consiste:

 

in fase di progettazione:nel porre il problema della sicurezza dei lavoratori all’origine, riducendo il rischio di infortuni tramite le scelte progettuali più idonee
in fase di gara/offerta:nell’esplicitare la sicurezza per l’offerta in termini di costi e misure organizzative, in modo tale di sintonizzare i concorrenti/offerenti alle scelte della committenza
in fase di esecuzione dei lavori:nel creare una base di partenza e di riferimento per la gestione della sicurezza
in fase di vita utile dell’opera:nel comunicare, tramite le informazione travasate dal piano di sicurezza sul fascicolo tecnico, elementi utili per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

 

I contenuti minimi del piano in oggetto sono stabiliti sulla base delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n° 222 del 03/07/2003 - Art. 5.

Il piano di sicurezza e coordinamento, nella modalità proposta da NIER Ingegneria, è articolato nelle seguenti fasi:

  1. Dati generali sul cantiere;
  2. Analisi dei rischi;
  3. Misure di prevenzione e mitigazione.

Nella Fase 1 vengono riportati gli elementi fondamentali riguardanti il cantiere, il contesto ambientale entro il quale il cantiere si inserisce e l’opera da realizzare.

Nella stessa fase viene riportata la suddivisione del programma dei lavori in fasi lavorative, attività e singole lavorazioni nella seguente gerarchia:

 

Fase lavorativaIndividua un insieme di azioni coordinate al raggiungimento di un obiettivo completo in sé (es. : demolizione, scavi, ecc.)
AttivitàE' una parte della fase lavorativa
LavorazioneE' una parte dell’attività

 

Nella Fase 2 si riporta l’analisi dei rischi.  Al fine di ottenere un identificazione completa e puntuale dei rischi, vengono analizzate singolarmente le attività identificate nella fase precedente, mentre si preferisce non scendere ad un livello ulteriore di dettaglio, al fine di non rendere l’analisi eccessivamente estesa e ripetitiva.

Successivamente vengono trattati i rischi che risultano trasversali a tutte le attività, nonché problematiche connesse alla compresenza di più imprese ed all’inevitabile contemporaneità di alcune attività e fasi lavorative, nonché alla coesistenza tra le stesse attività di cantiere e quelle di carattere ordinario che si svolgono all’interno del luogo di lavoro interessato.

Infine si passa alla Fase 3, nella quale sono riportate le misure di prevenzione e protezione da attuare in base alla valutazione dei rischi effettuata.

Le misure di sicurezza, di prevenzione e protezione individuate dall’analisi della valutazione dei rischi ed indicate nei PSC devono:

  • migliorare ulteriormente  situazioni già conformi;
  • dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.;
  • regolarizzare eventuali situazioni che potrebbero risultare carenti rispetto alla legislazione precedentemente in vigore ai D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 494/1996.