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Responsabile dei lavori

Trattasi del soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di opere pubbliche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 11/02/1994 n. 109 e successive modifiche.

Al Responsabile dei lavoro viene trasferito ogni potere e dovere di decisione ed esecuzione. E’ pertanto assicurato il perfetto adempimento di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di tutela della sicurezza e salute nei cantieri edili in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e 11 dei citati D. Lgs. 494/1996 e n. 528/1999, ovvero il Responsabile dei lavori deve:

  • attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere;
  • prevedere nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori che si debbono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro;
  • valutare, nella fase della progettazione dell'opera, i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)
  • designare, se previsto, il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
  • designare nei casi previsti, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
  • comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
  • sostituire, al bisogno, i soggetti designati quali coordinatori della sicurezza in fase di progetto o di esecuzione;
  • verificare l'idoneità' tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare;
  • trasmettere all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).
  • trasmettere all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare prima dell'inizio dei lavori.