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Decreto liquidità: sintesi dei principali interventi per l’accesso al credito

15 Aprile 2020

Dott.ssa Chiara Biguzzi - BConsulting S.r.l.

Con il Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (così detto Decreto Liquidità) vengono emanate alcune misure temporanee per sostenere la liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del Covid-19.

Lo Stato interverrà garantendo finanziamenti attraverso 2 canali: SACE per le imprese più grandi e il Fondo di garanzia per le Pmi.

SACE può concedere, fino al 31 dicembre 2020, alle imprese colpite dall’epidemia garanzie per nuovi finanziamenti (capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito) in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

La garanzia può coprire i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (oltre ad un eventuale preammortamento fino a 24 mesi), purchè l’ammontare del finanziamento non superi il maggiore tra il 25% del fatturato o il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio o dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

L’impresa beneficiaria per poter accedere alla garanzia non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 e non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate alla data del 29 febbraio 2020.

Possono beneficiare delle garanzie tutte le imprese; le PMI prima di poter accedere devono però aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo Centrale di garanzia per le PMI.

Sono previsti tre soglie di garanzia in base alla dimensione dell’impresa:

  • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
  • 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

L’impresa (o altre imprese appartenenti al medesimo gruppo) che beneficia della garanzia non può approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel 2020 e dovrà gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Il legale rappresentante della società dovrà inoltre attestare e documentare che il finanziamento è destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

La procedura per il rilascio della copertura per le società che hanno un fatturato sotto 1,5 miliardi è “semplificata” mentre per le imprese più grandi è più complessa e richiede un decreto del Mef-Mise.

L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea.

Il Fondo di garanzia può concedere alle imprese colpite dal COVID-19 una garanzia base del 90% fino all’importo massimo di 5 milioni.

La garanzia può salire fino al 100% per nuovi finanziamenti fino ad euro 25.000 per lavoratori autonomi o imprese con un numero di dipendenti inferiori a 499 purchè l’ammontare erogato corrisponda a non più del 25% del fatturato del beneficiario. Per ottenere questa garanzia è sufficiente un’autocertificazione sui ricavi. Il finanziamento ha una durata di sei anni e il rimborso non può essere prima di due anni.

Il fondo prevede per imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e dipendenti sotto 499 una garanzia del 90% che può arrivare al 100% se l’ulteriore 10% è garantito da Consorzi fidi privati (Confidi) su finanziamenti massimi pari al 25% del fatturato cioè di 800.000 euro.

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