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Proroghe e misure temporanee di semplificazione amministrativa in ambito Ambiente e Rifiuti

6 Aprile 2020

Ing. Nicola Mezzadri - NIER Ingegneria S.p.A.

Sono numerosi, e in numero rapidamente crescente, i provvedimenti emanati da apparati dello Stato centrale (Ministeri, ecc.) o da Amministrazioni Regionali e locali, contenenti misure temporanee di semplificazione amministrativa o differimento / sospensione di termini in materia di ambiente, energia, sicurezza sul lavoro in considerazione delle misure urgenti adottate a livello nazionale per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19. Se ne riportano alcuni in ambito ambientale e rifiuti.

AMBIENTE

Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. / Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A.

Ente / organismo Estremi del provvedimento Riferimenti pubblicazione GU / BUR Sintesi del provvedimento
Regione Emilia-Romagna Deliberazione di Giunta Regionale 16 marzo 2020 n. 211 Disposizioni per la gestione di differimento dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni A.I.A. ed A.U.A   La Giunta Regionale ha approvato le seguenti indicazioni operative per fare fronte all’impossibilità, da parte dei titolari delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) a rispettare le scadenze previste nelle stesse a seguito delle misure restrittive disposte con i provvedimenti nazionali e regionali emanati per fare fronte all’emergenza COVID-19 nel periodo dal 23 febbraio fino al termine del periodo di validità delle medesime misure restrittive. Con il provvedimento si sono anche fissati i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data di cessazione dell’efficacia delle restrizioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali e con eventuali successivi provvedimenti di conferma degli stessi, per la realizzazione degli adempimenti: • 60 giorni nel caso di campionamenti (autocontrolli); • 90 giorni nel caso di attivazione di impianti; • 30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e redazioni di Piani (vedi PUA).
Regione Lazio Determinazione del Dirigente G03098 del 22 marzo 2020 Misure temporanee e urgenti inerenti taluni adempimenti previsti in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/06. BUR n. 31 del 24/3/2020 – Supplemento n. 1 La Determinazione provvede ad approvare misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni A.I.A., in considerazione delle misure urgenti adottate a livello nazionale per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19 nel territorio di Regione Lazio e in particolare: differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere, ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, alla comunicazione, dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019;sospensione fino al 30 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale, degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A. con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale esterno (società specializzate/laboratori) alle installazioni.
Regione Lazio Determinazione del Dirigente G03103 del 22 marzo 2020 Misure temporanee e urgenti inerenti le prescrizioni di cui ai provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di competenza regionale BUR n. 31 del 24/3/2020 – Supplemento n. 1 La Determinazione provvede ad approvare la seguente misura temporanea volta a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni A.I.A., in considerazione delle misure urgenti adottate a livello nazionale per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19 nel territorio di Regione Lazio: – di sospendere fino al 15 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale, le prescrizioni imposte al Gestore con i provvedimenti A.I.A. di esclusiva competenza regionale, di cui al 5.Gestione dei rifiuti dell’allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006, contenute nel relativo paragrafo dell’allegato tecnico, che implicano il ricorso a personale esterno (società specializzate/laboratori) alle installazioni o che comunque sono in contrasto con le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamati ed in particolare con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020.
Regione Lombardia Decreto del Dirigente (reg.) 17 marzo 2020, n. 3430 Misure temporanee e urgenti inerenti taluni adempimenti previsti in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi della parte ii del d.lgs. 152/06 BUR 19 marzo 2020, n. 12 Il provvedimento approva le seguenti misure temporanee volte a semplificare alcuni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni A.I.A., in considerazione delle misure urgenti adottate a livello nazionale per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19 nel territorio di Regione Lombardia: differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere, ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06, alla comunicazione, mediante ’inserimento nell’applicativo «AIDA», dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019;sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione dell’applicativo di Regione Lombardia ‘Modulistica IPPC on line’ in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A.; sospensione fino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A. con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne.
Regione Umbria     Il Dirigente regionale, con il provvedimento in esame, determina: 1. di differire al 30 maggio 2020 il termine del 31 marzo 2020, per la restituzione della scheda informativa della corrispondenza alle BAT conclusion di cui alla decisione (UE) 2018/1147 (in materia di trattamento dei rifiuti), già fissato con precedenti note inviate ai Gestori delle installazioni assoggettate a riesame per attività principali, fermo restando l’obbligo di adeguamento dell’installazione da realizzare, ove necessario, entro il 17 agosto 2022; 2. di differire al 30 giugno 2020 il termine del 30 aprile 2020, per la restituzione della scheda informativa della corrispondenza alle BAT conclusion di cui alla decisione (UE) 2018/1147 (in materia di trattamento dei rifiuti), già fissato con precedenti note inviate ai Gestori delle installazioni assoggettate a riesame per attività secondarie, fermo restando l’obbligo di adeguamento dell’installazione da realizzare, ove necessario, entro il 17 agosto 2022; 3. di sospendere fino al 30 maggio 2020 gli adempimenti relativi ai controlli in capo ai gestori delle installazioni operanti in regime di AIA e stabiliti con il Piano di Monitoraggio e Controllo, con esclusione di quelli effettuati con sistemi di monitoraggio in continuo (SME) e di quelli effettuati con personale interno, ferme restando il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute degli operatori nonché il rispetto dei limiti delle emissioni; 4. di sospendere fino al 30 maggio 2020 gli autocontrolli in capo ai gestori delle installazioni operanti in regime di autorizzazione unica di cui all’art. 208 del d.lgs. n.152/2006, con esclusione di quelli effettuati con sistemi di monitoraggio in continuo (SME) e di quelli effettuati con personale interno, ferme restando il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute degli operatori nonché il rispetto dei limiti delle emissioni; 5. di differire al 30 maggio 2020 il termine per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/2006, effettuati nell’anno solare 2019; 6. di differire al 30 maggio 2020 il termine per la presentazione della relazione di cui al d.lgs.n.36/2003, art.10 comma 2 let.l (applicabile alle discariche di rifiuti); 7. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente determinazione potranno essere rideterminate a seguito dell’emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rifiuti

Ente / organismo Estremi del provvedimento Riferimenti pubblicazione GU / BUR Sintesi del provvedimento
Istituto Superiore di Sanità (ISS) Linee Guida Istituto Superiore di Sanità (ISS) Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da Virus SARS-COV-2 (aggiornato al 14/03/2020) Pubblicato sul sito internet ISS in data 16/03/2020 L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato delle linee di indirizzo che si basano sulle evidenze ad oggi note sulla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, ottemperando all’esigenza di dettare modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da D.P.C.M. 9 marzo 2020. Si precisa che al momento non è noto il tempo di sopravvivenza in un rifiuto domestico/urbano dei coronavirus in generale, e del virus SARS-CoV-2 in particolare, ma sussiste una elevata percezione del rischio da parte della popolazione italiana ed anche tra gli operatori coinvolti nella raccolta dei rifiuti urbani. Nelle linee di indirizzo del ISS viene considerata la gestione di due tipi di rifiuti, e precisamente: 1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria. 2. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.
Governo Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 G.U. 17 marzo 2020, n. 70 A seguito della pubblicazione ed immediata entrata in vigore del “Decreto Cura Italia”, per la tematica rifiuti si segnala l’art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) che proroga al al 30 giugno 2020 i termini ultimi di: • presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’art. 6, comma 2, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70; •  presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188; • presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione (Relazione annuale impianti di incenerimento e coincenerimento) di cui all’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49; •  versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 24, comma 4, del Decreto 3 giugno 2014, n. 120.

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