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Effetti dell’emergenza Covid-19 sulle attività a rischio d’incidente rilevante

22 Aprile 2020

Ing. Marco Buldrini, Ing. Rita Mangiaracina, Ing. Giulia Anastasi - NIER Ingegneria S.p.A.

L’emergenza Covid-19 ha investito tutto il comparto produttivo a livello globale e, di conseguenza, non ha certo risparmiato gli stabilimenti che rientrano anche nel campo di applicazione della normativa Seveso.

Stando ai dati presenti sul sito del Ministero dell’Ambiente (aggiornati al 29 febbraio 2020), in Italia ci sono attualmente 995 stabilimenti a rischio d’incidente rilevante (475 in soglia inferiore e 520 in soglia superiore); si tratta, in gran parte, di attività di produzione e distribuzione di prodotti chimici, raffinerie, depositi di carburanti, impianti di produzione e magazzini di fitofarmaci, produzione di plastiche e gomme, distillerie, distribuzione di GPL, ecc.

Il maggior numero di questi stabilimenti, per altro, è localizzato in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, cioè nelle zone maggiormente colpite dalla pandemia.

Autorizzazioni e proroghe

Ci sembra opportuno, vista l’importanza strategica che rivestono molte delle aziende assoggettate al D.Lgs. 105/15, comprendere bene cosa cambia e quali conseguenze possono esserci, alla luce delle varie disposizioni che si sono susseguite in queste settimane.

Innanzitutto i procedimenti autorizzativi e le proroghe: nel D.L. Cura Italia (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18), di particolare interesse è l’art. 103 per effetto del quale:

  • nel computo dei termini dei procedimenti e dei controlli del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015 pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
  • tutte le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011, ed i corrispondenti procedimenti previsti dal D. Lgs. 105/2015 in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Queste misure, che di per sé non dovrebbero determinare impatti sulla continuità operativa delle aziende Seveso, sono chiaramente volte ad incrementare la capacità di intervento sull’emergenza degli enti coinvolti (VVF).

Impatti operativi attuali e futuri

Sicuramente la maggior parte delle norme e disposizioni ad oggi sono state emanate al fine di gestire la fase acuta dell’emergenza Covid-19. Nelle prossime settimane, ci si augura che sia possibile dedicarci a definire le modalità con cui sarà possibile riprendere gradualmente un’operatività diffusa in cui, pur dovendo convivere con il rischio contagio, molti vincoli ora vigenti saranno rivisti ed altri introdotti.

In questa seconda fase, le procedure e le tempistiche di rilascio delle pratiche autorizzative (in particolare i nulla osta di fattibilità ed i pareri tecnici), che in alcuni casi possono aver subito sospensioni o ritardi, torneranno ad essere evase con regolarità anche se, le modalità operative degli enti preposti al controllo saranno riviste: le riunioni dei CTR potranno essere svolte in modalità da remoto, così come verranno quanto meno svolte con particolari precauzioni i controlli, in campo e documentali, previsti per gli Audit SGS e per il rilascio delle autorizzazioni antincendio.

Vi sono poi, una serie di aspetti specifici caratteristici delle varie tipologie di attività svolte che vanno rivalutati alla luce delle nuove norme comportamentali e dei nuovi vincoli operativi introdotti. 

In linea generale, è importante procedere ad una rapida verifica che le nuove modalità operative non abbiano impatti significativi sulla sicurezza ed in particolare siano tuttora valide:

– l’analisi di rischio d’incidente rilevante vigente (Rapporto di Sicurezza o Scheda tecnica o Documento di Valutazione dei rischi);

– tutte le disposizioni / documenti che ne derivano.

Oltre al rispetto delle misure di sicurezza di validità generale, come il rispetto delle distanze sociali e l’uso dei DPI nei luoghi di lavoro, alcune domande che, nella pratica, ci si deve porre sono:

  • Se per effetto delle nuove disposizioni si è proceduto a modificare orari di lavoro e/o numero di operatori, è stato valutato se tali modifiche hanno impatti sull’attuazione del Piano di Emergenza Interna dello stabilimento?
  • Se per effetto delle nuove disposizioni è stato necessario modificare le procedure operative previste per l’esecuzione di attività come, ad esempio, il travaso da ATB di sostanze pericolose, in caso affermativo, si è proceduto alla gestione delle modiche in relazione al proprio SGS? E si è proceduto alla verifica che l’analisi di rischio svolta sia tuttora valida?
  • È possibile il rispetto del piano dei controlli previsti sulle apparecchiature / elementi critici? In caso contrario è stato valutato il potenziale ritardo e quindi il relativo impatto?
  • Sono state sospese / ridotte le attività di informazione e formazione sui rischi? Sono state individuate modalità alternative per lo svolgimento di tali attività?
  • Sono state sospese / ridotte le attività di audit? Sono state individuate modalità alternative per lo svolgimento di tali attività?
  • Sono state gestite le eventuali modifiche gestionali ed organizzative implementate, come previsto dal Sistema di Gestione (es. presenza di personale vs composizione delle squadre di emergenza)?
  • L’uso di nuovi DPI quali mascherine, guanti, schermi, occhiali, ecc. può pregiudicare o ridurre la capacità di svolgere determinate operazioni sia in condizioni normali che in emergenza (es. il rispetto della distanza sociale nella fase di vestizione dei DPI di emergenza o di utilizzo dei mezzi di emergenza)?  
  • Sono state realizzate le misure preventive/protettive nei luoghi ove è previsto l’accesso di personale esterno?
  • Sono state realizzate le misure preventive nei confronti delle ditte terze che operano in stabilimento?

Questo è un esempio parziale di quelle che sono attività da porre in essere e verifiche che già in questa fase è necessario svolgere.

È ragionevole, infatti, prevedere che gli stessi enti di controllo si prefiggano come primo obiettivo proprio la verifica che la sicurezza degli stabilimenti RIR sia assicurata anche nel nuovo contesto in cui operano.

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Commenti
  • Ottimo intervento sollecitiamo con telefonate e mail le direzioni degli stabilimenti a rischio rilevante ci dovrebbe essere un elenco presso il ministero competente e presso le singole regioni.

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