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Proroghe e misure temporanee di semplificazione amministrativa in ambito Emission Trading ed Energia

7 Aprile 2020

Ingg. Cristina Ricci e Nicola Mezzadri - NIER Ingegneria S.p.A.

Sono numerosi e in numero rapidamente crescente, i provvedimenti emanati da apparati dello Stato centrale (Ministeri, ecc.) o da Amministrazioni Regionali e locali, contenenti misure temporanee di semplificazione amministrativa o differimento / sospensione di termini in materia di ambiente, energia, sicurezza sul lavoro in considerazione delle misure urgenti adottate a livello nazionale per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19. Se ne riportano alcuni in ambito Emission Trading ed Energia.

Emissions Trading (EU ETS)

Ente / organismo Estremi del provvedimento Riferimenti pubblicazione GU / BUR Sintesi del provvedimento
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto Deliberazione 44 del 25/3/2020 Pubblicazione sui sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Il Comitato Nazionale ETS, tenuto conto della particolare gravità della situazione, delle implicazioni operative delle misure urgenti volte al contenimento del contagio, anche in termini di difficoltà per gli operatori di garantire il rispetto della scadenza del 31 marzo 2020 per la comunicazione delle emissioni secondo le ordinarie modalità di adempimento, ha emanato la Delibera in esame. Con il suddetto provvedimento, per i gestori degli impianti che svolgono attività rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30/2013 e non ricadenti nell’elenco di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, il termine del 31 marzo per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione delle emissioni deve intendersi sospeso al giorno di entrata in vigore delle misure di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020 e per tutta la durata delle stesse. Conseguentemente il termine per effettuare la comunicazione delle emissioni è posticipato al 13 aprile 2020. Le disposizioni si applicano anche a quei settori di attività nei cui confronti siano eventualmente estese le misure urgenti di sospensione dell’attività del D.P.C.M. 22 marzo 2020 successivamente alla pubblicazione della presente delibera. Per i gestori degli impianti che svolgono attività rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 30/2013 e ricadenti nell’elenco di cui all’allegato 1 e per gli operatori aerei l’adempimento dell’obbligo di comunicazione delle emissioni può avvenire secondo le modalità semplificate di cui al comma 4 della Deliberazione. Resta fermo l’obbligo di integrare tale comunicazione secondo le modalità ordinarie entro il termine precedentemente indicato. La comunicazione con modalità semplificata è effettuata mediante invio del modello per la comunicazione delle emissioni e della dichiarazione di verifica tramite mail avente ad oggetto “Comunicazione delle emissioni 2019 dell’impianto/operatore aereo n. aut. XXX”, con in copia conoscenza il verificatore di parte terza che ha eseguito la verifica, all’indirizzo comunicazioni@registroets.it. È fatta salva la facoltà per tutti i soggetti di procedere secondo le modalità ordinarie previste dal D.Lgs. 30/2013 e dalle delibere del Comitato relative alle modalità di trasmissione e verifica della comunicazione delle emissioni annuali.

ENERGIA

Ente / organismo Estremi del provvedimento Riferimenti pubblicazione GU / BUR Sintesi del provvedimento
Gestore dei Servizi Energetici GSE Comunicato del 24 marzo 2020 / Con un comunicato del 24 marzo, il GSE ha prorogato alcuni adempimenti in capo agli Operatori. Slitta dal 31 marzo al 22 maggio 2020 il termine per la Fuel-Mix Disclosure, cioè la comunicazione al GSE – Gestore dei Servizi Energetici della quantità di energia elettrica immessa in rete nel corso del 2019 distinta per fonte di alimentazione. Non sono soggetti agli obblighi di comunicazione esclusivamente gli impianti fotovoltaici con potenza attiva nominale fino a 1 MW incentivati con il Quinto Conto Energia, gli impianti in regime Cip 6/92 e in Scambio sul Posto. Il GSE provvederà a segnalare all’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci. Sulla base delle informazioni ricevute dai produttori e dalle imprese di vendita, il GSE provvede a calcolare e pubblicare il Fuel Mix (Mix Energetico) nazionale, ovvero l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica in Italia.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Nota n. 93676-RU del 19 marzo / L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha confermato il differimento dei termini di trasmissione della dichiarazione di consumo per l’energia elettrica e di quella relativa al gas naturale, relativa all’anno 2019. Con la Nota n. 93676-RU pubblicata nella serata del 19 marzo l’ADM ha comunicato che, per effetto del Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020, Art. 62, commi 1 e 6), la scadenza per la trasmissione delle dichiarazioni di consumo viene posticipata dal 31 marzo al 30 giugno 2020 senza l’applicazione di sanzioni. Rimane fermo quanto previsto dalle norme vigenti (Art. 26, comma 13 e Art. 56, comma 1) in relazione all’effettuazione, da parte dei soggetti obbligati, dei pagamenti dell’accisa, compresi quelli a conguaglio, atteso che la sospensione disposta dall’Art. 62, comma 1, non ha effetto rispetto a tutti i versamenti tributari, salvo la rimessione in termini al 20 marzo 2020, ai sensi dell’Art. 60.
Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) Comunicato 27 marzo 2020 – Proroga del termine per la comunicazione dei risparmi di energia (articolo 7, comma 8, d.lgs. n. 102/2014)   A causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il termine per l’adempimento dell’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 7, comma 8 del d.lgs. n. 102/2014, deve intendersi sospeso al giorno di entrata in vigore delle misure di cui all’articolo 103, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e per tutta la durata delle stesse. Conseguentemente, il termine ultimo per la comunicazione ad ENEA dei risparmi di energia normalizzati, conseguiti rispetto all’anno precedente da parte dei soggetti obbligati alle diagnosi di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 102/2014 e da parte di tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, è prorogato al giorno 22 maggio 2020.

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