IL DNSH NEL PNRR ITALIANO.
Cos’è il principio DNSH (Do No Significant Harm) e come è collegato al PNRR?
A cura di Claudia Verna
[Consulente Sostenibilità – Area Sostenibilità]
Negli ultimi giorni, diverse testate giornalistiche hanno ripreso una notizia resa nota da Copernicus, il servizio di osservazione della Terra dell’Unione europea: il mese di gennaio 2023 è stato il terzo più caldo in Europa, dopo quelli del 2020 e del 2007, considerando come riferimento il periodo dal 1990 al 2020.
La preoccupazione per il cambiamento climatico e i suoi impatti sulla vita del pianeta e delle persone è ormai una priorità delle politiche internazionali e comunitarie – come l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e il Green Deal europeo – ma, più recentemente, è diventata anche oggetto di provvedimenti nazionali. Lo scorso anno, infatti, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è entrata a far parte della Costituzione italiana. A livello operativo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) traduce questa necessità nell’asse strategico della Transizione ecologica e nell’adozione del principio “Do No Significant Harm” – DNSH (“non arrecare danno significativo” all’ambiente) come criterio dirimente per l’erogazione di qualsiasi finanziamento.
Anche la recentissima pubblicazione del V Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia, quando fornisce i suggerimenti per l’attuazione della transizione ecologica e del PNRR in generale, richiama la necessità di agire in ottemperanza al DNSH.
PERCHÉ IL DNSH È IMPORTANTE PER LE IMPRESE?
Il DNSH viene istituito nel contesto della Tassonomia europea (Regolamento 852/2020), una classificazione di quelle attività che, rispettando certi parametri, possono essere considerate sostenibili. Lo scopo del regolamento è quello di fornire indicazioni utili al mondo finanziario, perché possa sostenere la transizione promossa dal Green Deal e orientare i flussi di capitali verso attività che non risultino dannose per sei obiettivi ambientali:
- Mitigazione dei cambiamenti climatici
- Adattamento ai cambiamenti climatici
- Protezione delle acque e delle risorse marine
- Passaggio a un’economia circolare
- Prevenzione e controllo dell’inquinamento
- Tutela della biodiversità e degli ecosistemi
DNSH E IL PNRR ITALIANO.
Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza stabilisce che nessuna misura inserita nel PNRR debba arrecare danno significativo ai 6 obiettivi ambientali della Tassonomia. Da qui l’importanza di valutare il rispetto dei vincoli previsti dal DNSH per chiunque intenda accedere ai fondi del PNRR, ma anche per le organizzazioni che fanno semplicemente parte della catena di fornitura di un progetto o di un cliente candidato ad ottenere un finanziamento del Piano.
Ultimamente, però, si sta registrando un incremento di riferimenti al DNSH anche in ambiti che vanno al di là del PNRR e si prevede che questo trend continui ad aumentare, perché si tratta di un principio base che consente di verificare in modo chiaro e schematico il possesso di requisiti fondamentali di sostenibilità ambientale. Non bisogna, tuttavia, commettere l’errore di sottovalutarlo. Infatti, le Schede tecniche e le Checklist contenute nella Guida operativa DNSH (aggiornata lo scorso ottobre), contengono numerosi rimandi ad altre procedure e decreti normativi, come ad esempio i Criteri ambientali minimi (CAM) e richiedono – in alcuni casi – delle valutazioni supplementari: ad esempio, l’Analisi della vulnerabilità e dell’adattabilità al cambiamento climatico. In conclusione, è importante informarsi adeguatamente per tempo perché aiuta a impostare il lavoro propedeutico e a verificare tutti i parametri previsti, valutando l’opportunità di un supporto tecnico professionale.