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25 Luglio 2022

NUOVO DECRETO ANTINCENDIO: SEI IN REGOLA?

Il nuovo decreto antincendio prevede delle modifiche da attuare entro ottobre 2022. Vediamo quali sono le novità da mettere subito in campo.

A cura di Paola Gonfia
[Resp. Unità Health & Safety Consultancy – Area Sicurezza Occupazionale]


NUOVO DECRETO ANTINCENDIO – D.M. 01/09/2021.

Cosa prevede.

Il nuovo decreto antincendio chiama in gioco l’attuale Decreto Ministeriale 01/09/2021. Cosa prevede questo nuovo decreto antincendio? La legge stabilisce che il tecnico incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio deve possedere una specifica attestazione rilasciata dai Vigili del Fuoco. Inoltre, i lavoratori incaricati devono procedere con la sorveglianza periodica di attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza antincendio tramite specifiche liste di controllo.

Tra gli altri compiti dei manutentori incaricati c’è quello di eseguire il controllo e la manutenzione periodica di attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza antincendio con una periodicità conforme alle norme tecniche vigenti e di annotarlo sul registro dei controlli.

Tra i compiti dei manutentori incaricati c’è quello di eseguire il controllo e la manutenzione periodica di attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza antincendio con una periodicità conforme alle norme tecniche vigenti e di annotarlo sul registro dei controlli.

Cosa fare.

Entro ottobre 2022, le aziende devono verificare che i manutentori scelti siano in possesso della specifica attestazione (qualifica personale). I tecnici scelti devono accertare che le norme tecniche siano assimilabili a quelle riportate nel decreto.

Se non è già in campo, va istituito il registro e bisogna verificare che la periodicità sia compatibile con le norme tecniche. Oltre a questo, i manutentori incaricati devono appurare che le norme tecniche siano assimilabili a quelle riportate nel decreto.

NUOVA NORMATIVA ANTINCENDIO – D.M. ANTINCENDIO 02/09/2021.

Cosa prevede.

Il Decreto Ministeriale Antincendio 02/09/2021 stabilisce che deve essere emesso un piano di emergenza, con i contenuti riportati nell’allegato del decreto, per questi luoghi di lavoro:

  • Quelli con almeno dieci lavoratori occupati (condizione già prevista dal 10/03/98);
  • Quelli con più di cinquanta persone contemporaneamente, indipendentemente dal numero dei lavoratori (nuova condizione);
  • Quelli che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (condizione già prevista dal 10/03/98).

Il piano deve essere provato almeno una volta l’anno. In caso di più DL attestanti sullo stesso edificio, il piano deve essere congiunto e congiuntamente simulato. Inoltre, devono essere prese in considerazione anche le esigenze delle persone con bisogni speciali.

Il DL deve garantire ai lavoratori un’idonea informazione e la formazione sui rischi di incendio presenti nell’attività secondo i contenuti dell’allegato I.

Infine, devono essere designati e formati gli addetti al servizio antincendio.

Cosa fare.

Il piano di emergenza deve essere emesso per i luoghi di lavoro compresi nella precedente lista e per quelli che ne sono sprovvisti. In tutti gli altri casi, il DL deve adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e riportarle nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

È necessario che la tua azienda verifichi che il piano di emergenza, se è già presente, sia allineato con i contenuti previsti dal decreto, che tutte le prove di evacuazione siano state fatte ed eventualmente programmarle.

Per quanto riguarda la Gestione Sicurezza Antincendio, deve essere messo in campo un adeguato sistema di gestione che garantisca la messa in campo e la corretta esecuzione di tutti gli adempimenti, sia in esercizio che in emergenza.

Un’altra misura da attuare entro ottobre 2022 è verificare che la formazione ai lavoratori sul rischio incendio sia compresa all’interno di quella ASR e che abbia il dovuto livello di approfondimento e che l’informazione sia ben distribuita. Il consiglio è di aggiornare l’informativa e i contenuti del corso di formazione specifica, così da renderli sempre attuali.

Inoltre, deve essere realizzata un’informativa specifica ed è necessario introdurla con una specifica cartellonistica nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni.

L’ultima novità prevista dal DM 02/09/2021, riguarda i contenuti dei corsi di formazione degli addetti al servizio antincendio, che sono stati completamente rivisti rispetto alla precedente normativa. Per ogni luogo di lavoro è necessario capire se è richiesta una formazione di livello 1, 2 oppure 3 e non dimenticare che l’aggiornamento della formazione deve essere almeno quinquennale.

Ricorda che fino a marzo 2023 è possibile erogare i corsi con i precedenti contenuti.

LE MODIFICHE DEL D.M 03/09/2021.

Cosa prevede.

La valutazione del rischio incendio deve essere emessa per tutti i luoghi di lavoro, deve essere coerente e complementare alla valutazione del rischio esplosione e aggiornata nei casi richiamati dall’art. 29 comma 3 del D,Lgs. 81/2008.

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione e non dotati di una specifica regola tecnica verticale, ma che hanno questi requisiti aggiuntivi:

  • Affollamento complessivo inferiore a 100 occupanti
  • Superficie lorda complessiva inferiore a 1000 m2
  • Piani che si trovano a una quota compresa tra -5 m e 24 m
  • Dove non si detengono o si trattano materiali combustibili in quantità significative (qf > 900 MJ/m2)
  • Dove non si detengono o si trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  • Dove non si fanno lavorazioni pericolose da cui possano scaturire incendi

Per questi luoghi di lavoro, la valutazione del rischio incendio deve essere redatta con i criteri semplificati indicati nel D.M. 03/09/2022.

Invece – per i luoghi di lavoro non classificati a basso rischio incendio – i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 o nella specifica norma tecnica verticale.

Cosa fare.

Non è necessario aggiornare al 28/10/2022 tutte le Valutazioni Rischio Incendio (VRI), ma è richiesto solo nei casi richiamati dall’art. 29 comma 3 del D,Lgs. 81/2008.

Successivamente, gli aggiornamenti devono essere emessi in base alla metodologia applicabile (DM 03/09/2022 o DM 18/10/2019).

Per quanto riguarda i luoghi classificati sia basso rischio incendio che non a basso rischio incendio è necessario preparare la metodologia da applicare a partire da ottobre 2022, nel caso di aggiornamenti di documenti già emessi. Infine, tra le novità che comprendono il nuovo decreto antincendio, deve essere realizzato uno specifico documento di valutazione dei rischi per tutti i luoghi di lavoro che attualmente non lo posseggono.

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