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12 Gennaio 2023

IL NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE

È stato raggiunto l’accordo sul nuovo regolamento macchine, vediamo cosa cambia e cosa ci aspetta.

A cura di Davide Musiani
[Consultant Senior – Unità HSE – Area Sicurezza Occupazionale]


Il 15/12/2022, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto l’accordo politico per il nuovo Regolamento Macchine. Andrà a sostituire l’attuale direttiva sulla sicurezza delle macchine 2006/42/CE. Il nuovo Regolamento, subito dopo la pubblicazione, diventa applicabile in tutti gli stati membri dell’Unione Europea e riguarderà: le macchine, gli insiemi di macchine e le quasi macchine. Inoltre, contiene una serie di novità rispetto alla Direttiva Macchine vigente.

REGOLAMENTO MACCHINE: LE PRINCIPALI NOVITÀ.

  • Distinzione tra macchine, prodotti correlati (attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica) e quasi-macchine che sono tutti prodotti soggetti al regolamento;
  • Modifica della definizione di “componente di sicurezza”, che può essere fisico, digitale (software) o di natura mista. Il software che svolge funzioni di sicurezza immesso sul mercato separatamente dovrà essere marcato CE, accompagnato da una dichiarazione di conformità UE e dalle istruzioni;
  • Definizione di “funzione di sicurezza”, quella che serve per realizzare una misura di protezione, per eliminare o, se non è possibile, per ridurre i rischi. La mancanza della funzione di sicurezza può comportare un aumento dei pericoli;
  • Cambiata la definizione di “modifica sostanziale”, cioè la modifica di un macchinario o di un prodotto correlato – con mezzi fisici o digitali – dopo l’introduzione sul mercato o la messa in servizio, che non è prevista dal fabbricante, e modifica la sua specifica applicazione originaria e la destinazione d’uso. Questo ne pregiudica la sicurezza e crea un nuovo pericolo oppure l’aumento di un rischio esistente. La situazione richiede il ricorso a dispositivi di protezione aggiuntivi, il cui controllo modifica il sistema di comando legato alla sicurezza esistente oppure a misure di protezione aggiuntive per garantire la stabilità o per la resistenza meccanica della macchina;
regolamento macchine
  • Quando la modifica sostanziale ha un impatto sulla sicurezza di una parte di un insieme, chi realizza la modifica viene considerato fabbricante solo per la parte interessata di questo insieme;
  • Gli obblighi che riguardano le istruzioni vengono precisati e forniti in formato digitale;
  • Modifica della procedura per la valutazione della conformità delle quasi-macchine;
  • Gli obblighi per gli importatori e i distributori di macchine o prodotti correlati vengono precisati;
  • Inserimento degli obblighi per gli importatori e i distributori di quasi-macchine;
  • Precisazioni sulle “specifiche tecniche comuni” che possono essere adottate dalla commissione in assenza di norme armonizzate e sul ruolo delle parti interessate nel processo di redazione;
  • Indicazione dello scopo e del contenuto della dichiarazione di incorporazione UE per le quasi-macchine;
  • Suddivisione dell’elenco dei prodotti in allegato I (ex allegato IV della direttiva 2006/42/CE) in parte A e parte B, con due differenti procedure per la valutazione della conformità;
  • Modifiche parziali su alcuni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato III;
  • Aggiunta lettera C all’allegato IV sulla documentazione tecnica pertinente per macchine modificate sostanzialmente;
regolamento macchine
  • Aggiunta lettera C all’allegato V sulla dichiarazione di conformità UE per macchine modificate sostanzialmente;
  • Aggiunta lettera B all’allegato VI riguardante il controllo interno della produzione per quasi-macchine;
  • Aggiunto l’allegato IXa che riguarda la procedura di valutazione della conformità basata sulla verifica dell’unità;
  • Indicati nell’allegato XI contenuti delle istruzioni per l’assemblaggio per le quasi-macchine.

Il mondo dei fabbricanti e degli utilizzatori di macchine attendevano chiarimenti su alcuni temi rilevanti, ma non sono stati rivisti e approfonditi come si sperava. Si pensi, ad esempio, agli “insiemi di macchine”: è ragionevole prevedere che la Commissione interverrà con le proprie guide interpretative per aiutare gli operatori economici a gestire questi aspetti particolari.

Infine, si apre un nuovo capitolo, legato alla cybersecurity. È un tema ancora poco conosciuto, soprattutto in ambito industriale, e non ancora regolamentato. Il tema della cybersecurity è ancora poco compreso e potrà far nascere diverse interpretazioni. Il Nuovo Regolamento Macchine dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea nei primi mesi del 2023 ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. 42 mesi dalla sua entrata in vigore, con l’abrogazione dell’attuale Direttiva, diventerà applicabile a tutti gli effetti.

DALLE PAROLE AI FATTI .

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