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12 Marzo 2024

LA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI.

Il 1° ottobre entra in vigore la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri.

A cura di Veronica Liberti, Nadine Kula Basosila e Lorenzo Loreti

[Resp.le e Consulenti Unità Sicurezza Cantieri e Ingegneria delle Costruzioni – Area Sicurezza Occupazionale]


La Patente a Crediti è realtà ed entra in vigore dal 1° ottobre 2024. Coinvolge tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (articolo 89, comma 1, lettera a). Questa patente mette a disposizione 30 crediti e nasce con lo scopo di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro irregolare e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/08.

La patente viene rilasciata, in formato digitale, dalla sede competente territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Il Responsabile Legale dell’impresa o il Lavoratore Autonomo che richiedono la patente a crediti devono avere questi requisiti:

  1. Iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato
  2. Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37
  3. Adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto
  4. Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC)
  5. Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  6. Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Sarà uno strumento capace di fare la differenza e già pronto all’uso? Andiamo a vederlo.

COME FUNZIONA LA PATENTE: I 30 CREDITI.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente sia alle imprese che ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri se hanno 15 o più crediti.

Questo punteggio è molto importante perché funge da indicatore ufficiale dell’idoneità dell’azienda a operare nel settore edilizio, attestando la sua capacità e serietà nell’adottare politiche di sicurezza efficaci.

La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

  1. Accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: 10 crediti
  2. Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti
  3. Provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti
  4. Riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
    • Morte: 20 crediti
    • Inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti
    • Inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti

La sospensione avviene fino ad un massimo di dodici mesi nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale. Gli atti e i provvedimenti emanati in relazione all’accertamento ispettivo non possono, nel complesso, comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi per la decurtazione o la sospensione comunica la stessa, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, alla INL, che procede entro ulteriori trenta giorni alla decurtazione dei crediti.

patente a crediti

Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 81/08.

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia dell’attestato di frequenza alla competente sede territoriale dell’INL. I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di quindici.

Il punteggio, inoltre, è incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del Testo Unico Sicurezza.

Sempre secondo l’articolo 30, le imprese in possesso di qualificazione SOA (Società Organismo di Attestazione) non sono tenute ad avere la patente a crediti.

La modifica dell’art. 27 del D.lgs. 81/08 ha comportato ulteriori modifiche all’art.90 (Obblighi del Committente) e introdotto la verifica del possesso della patente e i relativi punti nei confronti delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi. Conseguono modifiche anche all’articolo sanzionatorio del Committente (ex. 157 D. Lgs. 81/08) in merito all’inadempienza della verifica.

ALCUNI PUNTI INTERROGATIVI.

Dopo averti descritto le varie situazioni, secondo noi, restano aperti alcuni interrogativi:

  • Il sistema determina le modalità per la decurtazione dei crediti tramite un provvedimento giuridico definitivo: le modalità di ricezione e le relative tempistiche o l’iter relativo a un possibile ricorso non sono al momento disciplinate
  • La decurtazione risulta basata sull’entità dell’infortunio e sulle violazioni all’art. 14 del TU e all’allegato XI, indipendentemente dal livello di gravità e numero di ogni singola violazione riscontrata. Ad esempio, in caso di infortunio grave, il periodo di sospensione è determinato non da un sistema predefinito, ma da un potere decisionale soggettivo che varia da funzionario a funzionario
  • In caso di sospensione, il soggetto violatore può continuare ad operare nel settore fino alla ricezione del provvedimento definitivo, consentendo la deroga nel prestare la propria attività lavorativa fino a compimento dell’opera
  • Il reintegro dei crediti avviene attraverso l’erogazione di corsi di formazione, ma non sono ancora esplicitate le modalità, durata, gli argomenti ed i requisiti del soggetto formatore
  • La normativa non distingue le imprese e i lavoratori autonomi responsabili della realizzazione dell’opera con quelli che invece svolgono servizi di supporto, ma esclude l’applicazione alle aziende provviste di SOA.  La mancata distinzione fra i due soggetti coinvolti comporta una problematica legata alla documentazione minima obbligatoria richiesta alle imprese e ai lavoratori autonomi, come il  Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o la obbligatoria e generica documentazione inerente la formazione, che il lavoratore autonomo non è tenuto ad avere.

La patente a crediti risulta una certificazione fondata su un sistema valutativo basato principalmente su un controllo documentale e premia le aziende che dimostrano l’assenza di provvedimenti a proprio carico attraverso la verifica dei punti posseduti. Al momento, sembra più uno strumento per allontanare dal cantiere i datori di lavoro (e le imprese) colpevoli per gravi reati e non uno strumento per raggiungere l’obiettivo cantiere sicuro.

patente a crediti

UN AMBIENTE DI LAVORO SANO E SICURO.

Nel giugno 2022, la Conferenza Internazionale del Lavoro ha deciso di includere “Un ambiente di lavoro sano e sicuro” nel quadro dei principi e dei diritti fondamentali sul lavoro e nelle relative Convenzioni.

Per effetto di questa decisione, tutti gli Stati membri hanno l’obbligo di rispettare, promuovere e realizzare, in buona fede e in conformità alla Costituzione, i principi concernenti i diritti fondamentali che sono oggetto di queste Convenzioni.

NIER da tempo sostiene protocolli di premialità in cantiere. Ad esempio, è impegnata a fianco di HITACHI Rail STS nella consulenza per la gestione degli aspetti di sicurezza e ambiente nella realizzazione della linea 4 della METRO Milano, dove è stato istituito  – a supporto del Protocollo di Legalità (voluto da M4 SpA) – un vero e proprio Protocollo sulla Sicurezza sul lavoro di cantiere.

Il fine è quello di estendere la cultura della sicurezza, promuovere la partecipazione e il contributo individuale di ogni lavoratore come elemento necessario per rafforzare e mantenere un luogo di lavoro salutare e sicuro. Allo stesso tempo, c’è il bisogno di far crescere la diffusione della Cultura della Salute e Sicurezza, coinvolgendo attivamente Manager e Lavoratori in iniziative collettive.

I mezzi per raggiungerlo possono essere diversi:

  • Accrescere e perfezionare competenze culturali in materia di sicurezza attraverso percorsi di formazione straordinari
  • Ottimizzare ed arricchire il sistema di scambio informativo tra i lavoratori e le aziende
  • Monitorare i risultati applicativi delle iniziative intraprese al fine di attuare dinamicamente azioni sempre più efficaci in funzione degli obiettivi perseguiti
  • Applicazione di sensori intelligenti, droni e robot per un cantiere sempre più digitale.

Un ambiente di lavoro sano e sicuro è un principio e un diritto fondamentale sul lavoro.

Ci sono numerosi i dubbi che riguardano l’interpretazione e l’applicazione della normativa. Ci auspichiamo che i tavoli tecnici e gli interpelli delle associazioni di categorie possano apportare le giuste modifiche e i perfezionamenti che il testo normativo richiede, soprattutto per quanto riguarda l’operatività della sicurezza in cantiere.


DALLE PAROLE AI FATTI .

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