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15 Marzo 2023

PRODOTTI CHIMICI: IL PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO 2023.

Per i prodotti chimici c’è un nuovo piano di controllo realizzato secondo le indicazioni dei massimi organismi.

A cura di Ester Mancini
[Consulente Grandi Rischi – Area Sostenibilità]


LE PRINCIPALI NOVITÀ SUI CONTROLLI.

Il nuovo piano per le attività di controllo 2023 è pronto. Tiene conto delle indicazioni provenienti dall’ECHA, dalla Commissione Europea, da altri organismi europei competenti in materia e dalle priorità emergenti a livello nazionale.

L’ha predisposto il Ministero della salute, in qualità di Autorità competente nazionale per l’implementazione dei regolamenti REACH e CLP, in collaborazione con gli istituti competenti.

Il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici 2023 è uno strumento per la programmazione delle azioni necessarie al raggiungimento del Piano Nazionale di Prevenzione “PNP 2020-2025”. L’obiettivo è l’integrazione tra il presente piano di controllo e quelli emanati da altre autorità competenti per i settori specifici, quelli che riguardano:

  • Biocidi;
  • Fitosanitari;
  • Fertilizzanti;
  • Cosmetici.

Il Piano sui prodotti chimici favorisce la partecipazione italiana al progetto REF-11 (Reach En Force) del Forum dell’ECHA che mira al controllo in materia di schede dati di sicurezza.

Il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici continua a sostenere, sulla base della metodologia sviluppata nel contesto del progetto REF-10, il controllo integrato sui prodotti dove sono coinvolte altre normative oltre al regolamento REACH: il regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli per invitare alla cooperazione fra le diverse autorità coinvolte.

Inoltre a partire dal 4 Ottobre 2021, a tutela dei consumatori, dei lavoratori e dell’ambiente, nasce “REACH E CLP 2021-2023. Sicurezza dei prodotti chimici: cooperazione fra diverse autorità di controllo” . Una parte integrante del Piano e che risalta la collaborazione con le dogane.

L’obiettivo delle attività svolte in dogana è quella di controllare tutti i prodotti chimici e gli articoli importati sul territorio italiano. Questo piano prevede la cooperazione del Ministero della Salute con le Autorità doganali per la verifica degli obblighi di registrazione, autorizzazione e restrizione richiesti dal Regolamento REACH e di etichettatura e imballaggio previsti dal CLP.

In particolar modo, sono sotto osservazione i controlli sulle sostanze soggette a restrizione al di sopra dei limiti previsti dall’allegato XVII del Regolamento REACH (ad esempio per la bigiotteria verranno analizzate sostanze come cadmio, nichel e piombo; il cromo per le calzature in pelle o cuoio il cromo, etc.)

Con riferimento al Regolamento CLP, i controlli saranno focalizzati su:

  • Correttezza;
  • Completezza e coerenza di etichettatura;
  • Imballaggio e schede di sicurezza.

COME VERRANNO INDIVIDUATE LE IMPRESE SOGGETTE AI CONTROLLI?

Target Group Imprese appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di:

  • Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriale;
  • Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list1 , di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC).

Criteri di priorità nella selezione delle imprese

  • Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
  • Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 152/06
  • Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e/o gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro
  • Imprese individuate dall’Autorità competente nazionale, secondo le informazioni fornite dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche di seguito «ECHA»
  • Imprese individuate dall’ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli
  • Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità ai regolamenti REACH e CLP
prodotti chimici - controlli
  • Imprese che utilizzano canali di vendita on-line, situate su tutto il territorio italiano anche in Regioni differenti da quella di appartenenza dell’Autorità che esegue il controllo
  • Imprese individuate dall’ACN REACH-CLP e dalle Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome tramite consultazione del portale dedicato per la notifica ai centri antiveleni dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA submission portal) e dell’Archivio preparati pericolosi dell’ISS
  • Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
  • Imprese che hanno preregistrato sostanze, ma non hanno completato il processo di registrazione
  • Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
  • Imprese aventi il ruolo di rappresentante esclusivo (OR)
  • Imprese fornitrici delle schede dati di sicurezza.

I PRODOTTI CHIMICI SOTTO CONTROLLO.

Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH;

Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH;

Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l’automobile, colle per ciglia e per unghie, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno);

Prodotti fitosanitari e prodotti biocidi per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS, e prodotti fertilizzanti;

prodotti chimici - controlli

• Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP;

• Sostanze, miscele e articoli venduti on-line (es: miscele per tatuaggi);

• Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati);

• Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati.

Per quelle strutture non direttamente riconducibili a curve di fragilità disponibili in letteratura è possibile fare ricorso all’impiego delle metodologie descritte nei riferimenti tecnici (CNR-DT 212/2013 e FEMA P-58 (2018)) oppure all’implementazione di specifiche analisi agli Elementi Finiti (FEM). Rispetto alle verifiche sismiche più tradizionali (valutazione della sicurezza sismica e della vulnerabilità sismica riportate in NTC 2018), la valutazione di affidabilità della sicurezza sismica mediante l’utilizzo di adeguate curve di fragilità consente di superare aspetti legati ad assunzioni semplificative di modellazione ed ai limiti di conoscenza della struttura.

DAGLI OBIETTIVI DEL CONTROLLO ALLE SANZIONI.

La verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli.

• Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione;

• Verifica della conformità con gli obblighi di restrizione;

• Verifica della conformità della correttezza della composizione delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS delle miscele;

• Verifica degli obblighi di pubblicità per i prodotti venduti on line.

Autorità nazionale competente

L’Autorità competente a livello nazionale per il REACH è il Ministero della Salute, che opera d’intesa con il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi anche con le Regioni e le Province Autonome.

Attività di vigilanza

L’Autorità competente avvia il sistema dei controlli ufficiali previsto dal Regolamento REACH, al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di approvvigionamento delle sostanze, dalla produzione/importazione, all’uso, all’immissione sul mercato delle sostanze, come tali o contenute in miscele o articoli. La vigilanza viene attuata secondo le modalità operative stabilite dall’Accordo Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 ottobre 2009.

prodotti chimici - controlli

Il Ministero della Salute pubblica annualmente il Piano Nazionale di Vigilanza relativo alle imprese soggette al REACH e al Regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele (CLP). Il Piano è elaborato tenendo conto delle indicazioni provenienti dall’ECHA, dalla Commissione Europea o da altri organismi europei competenti in materia, nonché sulla base delle priorità emergenti a livello nazionale.

Sanzioni

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale mediante il Decreto Legislativo del 14 settembre 2009 n. 133, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 agosto 2009.

Oltre a prevedere sanzioni di tipo amministrativo per tutta una serie di condotte che violano il Regolamento, negli articoli 14 e 16 il decreto prevede anche sanzioni di tipo penale, in particolare nel caso di immissione sul mercato o utilizzo di sostanze comprese negli Allegati XIV e XVII (sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione) del Regolamento.

Violazione del Regolamento REACH Sanzioni DL 133/09

  • La mancata Registrazione REACH comporta una sanzione da 15.000 a 90.000 euro per sostanza;
  • Il mancato rispetto di una Restrizione porta all’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro;
  • La mancata Notifica ECHA in caso di Autorizzazione una sanzione da 5.000 a 30.000 euro.

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