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12 Giugno 2023

REGOLAMENTO REACH E DOSSIER DI REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE: REQUISITI LEGALI E PROBLEMATICHE.

Il regolamento REACH detta le regole per il fascicolo di registrazione da presentare all’ECHA.

A cura di Ester Mancini
[Consultant Grandi Rischi – Area Sostenibilità]


In un recente controllo sulla conformità dei dossier di registrazione delle sostanze chimiche secondo la normativa REACH condotto dall’ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche), è stato evidenziato dal CEFIC (European Chemical Industry Council) che un numero significativo di dossier devono ancora essere aggiornati in linea con i requisiti legali previsti dal Regolamento REACH. In particolare, per quanto riguarda le modifiche alla classificazione armonizzata e allo stato di etichettatura della sostanza (CLP).

Il Regolamento REACH prevede che i fabbricanti o gli importatori di una sostanza in quanto tale, o contenuta in miscela o in articoli – destinata ad essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili –  se in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno, devono presentare all’ECHA un fascicolo di registrazione dettato dagli articoli 10, 12 e 14 del Regolamento e poi pagare la specifica tariffa.

Le sostanze chimiche già regolamentate da altre normative, ad esempio medicinali o sostanze radioattive, sono parzialmente o totalmente esenti dagli obblighi del regolamento REACH.

Cosa si deve dimostrare nel fascicolo di registrazione da presentare all’ECHA? Il dichiarante deve attestare la manipolazione sicura della sostanza in questione lungo tutta la catena di approvvigionamento, in modo da garantire la tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente.

La documentazione da presentare dipende dal volume della sostanza immessa sul mercato, dai pericoli che questa sostanza comporta e dall’eventuale uso esclusivo della stessa come sostanza intermedia nella fabbricazione di un’altra sostanza in condizioni rigorosamente controllate.

Il fascicolo di registrazione comprende una descrizione degli usi della sostanza, delle sue proprietà fisico-chimiche, ecotossicologiche e tossicologiche, nonché una valutazione dei rischi e dei pericoli che dimostra, così come i rischi posti dall’uso della sostanza sono controllati.

REACH

REGOLAMENTO REACH: LE REGISTRAZIONI.

Le registrazioni vengono trasmesse nel formato di IUCLID attraverso uno strumento denominato REACH-IT.

Ciascuna sostanza deve disporre di una sua registrazione.

Il fascicolo di registrazione dovrà contenere informazioni differenziate in base al tonnellaggio annuo prodotto o importato, agli usi e alla pericolosità di ciascuna sostanza. Per sostanze prodotte o importate in quantitativi superiori a 10 t/anno sarà necessario fare anche una valutazione della sicurezza chimica e allegare al dossier di registrazione un Rapporto sulla Sicurezza Chimica (CSR).

In particolare, l’art. 22 del Regolamento REACH e l’implementazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione prevede l’aggiornamento dei dossier presentati in caso di modifica della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata all’Agenzia entro e non oltre la data di applicazione della modifica stessa.

REACH

Viene rafforzata l’obbligatorietà della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, con il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione da parte dei soggetti erogatori e destinatari della stessa.

COSA FARE SE UNA SOSTANZA NON È PIÙ COMMERCIALIZZATA?

Se le Imprese hanno cessato la produzione di questi prodotti, il modo più semplice per risolvere questo problema è indicare se la sostanza in questione, prodotta o importata in quantità superiore ad 1 tonnellata all’anno, è stata dismessa. L’art. 22 del REACH impone ai dichiaranti l’obbligo di notificare all’ECHA entro tre mesi la cessazione della produzione o dell’importazione.

Si sottolinea, quindi, l’importanza, in un momento delicato come quello attuale di revisione del Regolamento REACHdi fare le necessarie verifiche e mettere in atto le misure necessarie dove è richiesto.

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