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13 Novembre 2025

NUOVO DECRETO SICUREZZA SUL LAVORO: COSA CAMBIA CON IL D.L. 159/2025.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 il Decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.


Il decreto è entrato in vigore il 31 ottobre 2025 e sarà ora sottoposto al Parlamento per la conversione in legge entro 60 giorni, con possibile modifica di alcune disposizioni in sede di conversione.

L’obiettivo del provvedimento è quello di:

  • rafforzare la cultura della prevenzione;
  • ridurre gli infortuni – identificare, tracciare e analizzare i mancati infortuni;
  • potenziare i controlli e l’apparato sanzionatorio;
  • promuovere l’uso di strumenti digitali e tracciabilità nei rapporti di lavoro;
  • migliorare il coordinamento tra imprese, INAIL, organi di vigilanza e sistema formativo.

Di seguito riepiloghiamo le principali novità di interesse per le imprese.

1. VIGILANZA, BADGE DI CANTIERE E TRACCIABILITÀ DEGLI APPALTI.

Badge di cantiere digitale

Per le imprese che operano nei cantieri edili in appalto e subappalto, pubblici o privati, viene introdotto l’obbligo di fornire ai lavoratori una tessera di riconoscimento (badge) con codice univoco anticontraffazione, anche in formato digitale, interoperabile con la piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa.

Un decreto ministeriale individuerà, entro 60 giorni dalla conversione in legge, le modalità operative e gli ulteriori settori a rischio nei quali il badge sarà obbligatorio.

Vigilanza prioritaria su appalti e subappalti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) concentrerà l’attività di controllo in via prioritaria sui datori di lavoro che operano in regime di subappalto, per alimentare la “Lista di conformità INL” e contrastare il ricorso a catene di appalti poco trasparenti.

Nella notifica preliminare dei cantieri (art. 99 D.Lgs. 81/08) dovranno essere indicate in modo esplicito le imprese che operano in subappalto.

Potenziamento degli organi ispettivi

È previsto il potenziamento dell’INL e del contingente dei Carabinieri per la tutela del lavoro, con nuove assunzioni di ispettori e l’utilizzo mirato delle sanzioni per rafforzare le attività di vigilanza e prevenzione a livello territoriale (Servizi di prevenzione delle ASL).

2. PATENTE A CREDITI: INASPRIMENTO DELLE REGOLE.

Il decreto interviene sulla patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, introducendo importanti novità:

– aumento delle sanzioni: chi opera nei cantieri senza patente o con punteggio inferiore a 15 crediti è soggetto a una sanzione pari al 10% del valore dei lavori, e comunque non inferiore a 12.000 euro (prima il minimo era 6.000 euro);

– lavoratori irregolari (“lavoro nero”): la decurtazione dei crediti viene uniformata a 5 punti per ciascun lavoratore irregolare (prima 1 punto), con applicazione immediata al momento della notifica del verbale di accertamento;

– infortuni gravi o mortali: nei cantieri soggetti a patente a crediti, l’INL potrà disporre la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi;

– estensione ad altri settori: entro il 30 dicembre 2025 un decreto ministeriale individuerà ulteriori ambiti ad elevato rischio (con forte ricorso ad appalti e subappalti) in cui applicare la patente.

Per le imprese ciò comporta la necessità di monitorare con attenzione la regolarità dei rapporti di lavoro e il rispetto delle norme di sicurezza, per evitare impatti economici e organizzativi molto rilevanti.

3. FORMAZIONE, RLS E TRACCIABILITÀ DELLE COMPETENZE.

Il DL 159 rafforza in modo significativo la dimensione formativa e il tracciamento delle competenze in materia di salute e sicurezza:

– dal 2026, l’INAIL destinerà almeno 35 milioni di euro l’anno al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, per progetti formativi sulla sicurezza, anche con metodologie innovative (es. simulazioni, realtà aumentata) e per la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST);

– INAIL promuoverà percorsi formativi specifici nei settori ad alta incidenza infortunistica (costruzioni, logistica, trasporti);

– sono previsti incentivi alle micro, piccole e medie imprese per l’adozione di DPI caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti;

– viene demandato a un Accordo Stato-Regioni (entro 90 giorni) il compito di definire criteri e requisiti di accreditamento per i soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza;

– per le imprese con meno di 15 lavoratori, sarà la contrattazione collettiva nazionale a disciplinare modalità e frequenza di aggiornamento della formazione degli RLS, in relazione a rischio e dimensione aziendale.

Fascicolo elettronico del lavoratore e SIISL

Tutta la formazione svolta in materia di sicurezza dovrà confluire nel fascicolo elettronico del lavoratore e nella piattaforma SIISL, diventando così:

– riferimento per la programmazione della formazione da parte del datore di lavoro;

– strumento di riscontro per gli organi di vigilanza in merito all’assolvimento degli obblighi formativi.

4. SORVEGLIANZA SANITARIA E PREVENZIONE ONCOLOGICA.

Il decreto introduce importanti novità anche in materia di sorveglianza sanitaria:

– le visite mediche obbligatorie previste dalla normativa o disposte dal medico competente sono considerate orario di lavoro, con la sola eccezione delle visite pre-assuntive;

– tra gli obblighi del medico competente viene espressamente inserita la promozione della prevenzione oncologica, con informazione ai lavoratori e incentivo alla partecipazione ai programmi di screening del Servizio Sanitario Nazionale;

– la contrattazione collettiva potrà prevedere permessi retribuiti per consentire ai lavoratori di effettuare, in orario di lavoro, gli esami di prevenzione oncologica;

– viene introdotta una nuova tipologia di visita medica, da eseguire prima o durante il turno, nei confronti di lavoratori impiegati in attività ad alto rischio di infortunio, quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che si trovino sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti/psicotrope;

– entro il 31 dicembre 2026 saranno riviste – con Accordo Stato-Regioni – le modalità di accertamento di tossicodipendenza e alcol dipendenza.

Per le imprese sarà quindi fondamentale aggiornare il protocollo sanitario e la gestione operativa della sorveglianza sanitaria, in coordinamento con il medico competente.

5. DPI, LAVORI IN QUOTA E NUOVE REGOLE PER LE SCALE VERTICALI.

Manutenzione e pulizia dei DPI

L’obbligo del datore di lavoro di garantire la manutenzione, efficienza e pulizia dei DPI viene esplicitamente esteso anche agli indumenti di lavoro che, in base alla valutazione dei rischi, sono classificati come DPI.

Scale verticali e sistemi anticaduta

Per i lavori in quota sono rafforzati i requisiti di sicurezza:

– le scale verticali fisse superiori a 2 metri e con inclinazione superiore a 75° devono essere dotate, in alternativa, di gabbia di protezione o di sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115 D.Lgs. 81/08), secondo quanto stabilito dalla valutazione dei rischi;

– nei cantieri viene ribadita la priorità delle misure di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza);

– qualora non siano attuabili le misure collettive, occorre dare priorità a:

  a) sistemi di trattenuta (caduta totalmente prevenuta);

  b) sistemi di posizionamento sul lavoro;

  c) sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;

d) solo in ultima istanza, sistemi di arresto caduta.

Nei documenti aziendali (DVR, POS, PSC, ecc.) dovrà risultare motivata la scelta del sistema adottato, con indicazione delle relative misure di gestione del rischio.

6. MANCATI INFORTUNI (“NEAR MISS”) E RAFFORZAMENTO DELLA PREVENZIONE.

Per le imprese con più di 15 dipendenti è prevista l’adozione, entro sei mesi, di linee guida nazionali per l’identificazione, tracciamento e analisi dei mancati infortuni.

Un successivo decreto ministeriale definirà:
– le modalità di comunicazione dei dati aggregati relativi ai near miss;
– i criteri per la predisposizione di un rapporto di monitoraggio nazionale, utile anche per programmare interventi formativi e di sostegno alle imprese.

Per le aziende sarà strategico strutturare sistemi interni di segnalazione e analisi dei mancati infortuni, integrandoli nel proprio modello organizzativo.

7. STUDENTI IN PERCORSI SCUOLA-LAVORO, AGRICOLTURA E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.

Studenti in alternanza scuola-lavoro

Viene rafforzata la tutela degli studenti impegnati in percorsi di formazione scuola-lavoro:
– l’INAIL estende la copertura agli infortuni in itinere (tragitto casa–luogo di formazione e ritorno)
– le convenzioni scuola–impresa non possono prevedere l’assegnazione degli studenti a lavorazioni ad elevato rischio, come risultanti dal DVR dell’impresa ospitante.

Le aziende che ospitano studenti dovranno quindi verificare con cura la compatibilità delle mansioni e aggiornare le procedure di accoglienza e formazione iniziale.

Misure per il settore agricolo

Per le aziende del settore agricoltura, dal 1° gennaio 2026 l’INAIL potrà revisione delle aliquote dei premi, collegandole all’andamento infortunistico: le imprese con risultati positivi in termini di riduzione degli infortuni potranno beneficiare di agevolazioni, mentre quelle con eventi frequenti o gravi potranno esserne escluse.

Volontariato di protezione civile

Viene introdotto un nuovo art. 3-bis nel D.Lgs. 81/08, che disciplina in modo specifico la tutela dei volontari di protezione civile:

– i volontari sono equiparati ai lavoratori limitatamente a informazione, formazione, addestramento e controlli sanitari
– le organizzazioni di protezione civile devono garantire ai volontari formazione, informazione, addestramento e adeguati DPI;
– le sedi e i luoghi in cui i volontari operano non sono di per sé considerati luoghi di lavoro, salvo che vi si svolga anche attività lavorativa vera e propria.

Queste disposizioni interessano in particolare associazioni, enti del Terzo settore e soggetti che operano nel sistema di protezione civile.

8. ALTRI INTERVENTI DI RILIEVO

Fra le ulteriori misure segnaliamo:

  • il richiamo alla UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 nei modelli di organizzazione e gestione, in sostituzione della precedente OHSAS 18001:2007;
  • l’utilizzo degli introiti delle sanzioni in materia di sicurezza per finanziare esclusivamente attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e formazione.

In attesa dei decreti attuativi e della conversione in legge, suggeriamo alle imprese di:

1. Verificare la documentazione esistente (DVR, POS, PSC, DUVRI, procedure, nomine, registri formativi) alla luce delle nuove indicazioni su: badge, sorveglianza sanitaria, lavori in quota, near miss, RLS, studenti, ecc.;

2. Confrontarsi con il medico competente per aggiornare il protocollo sanitario (visite in orario di lavoro, prevenzione oncologica, nuove visite in caso di sospetto uso di alcool/stupefacenti);

3. Rafforzare i percorsi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori e RLS, prevedendo fin da subito la tracciabilità delle competenze nel fascicolo del lavoratore;

4. Mappare i cantieri e gli appalti nei quali potrebbero applicarsi la patente a crediti rafforzata e l’obbligo di badge digitale, predisponendo sistemi di gestione documentale adeguati;

5. Strutturare un sistema di segnalazione dei near miss, integrato nel modello organizzativo aziendale.

IL SUPPORTO DI NIER

NIER è a disposizione per:

  • analizzare l’impatto del DL 159/2025 sulla sua organizzazione;
  • aggiornare DVR, POS, PSC, procedure e modelli organizzativi;
  • progettare e realizzare percorsi formativi in linea con le nuove disposizioni;
  • supportare l’azienda nell’adozione di DPI 4.0 e di strumenti digitali di gestione della sicurezza.

DALLE PAROLE AI FATTI .

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