Legge 198/2025: cosa cambia per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159.
A cura di Massimo Maccarone
[HSE Manager – Direttore dell’Area Sicurezza Occupazionale]

- Premessa e quadro normativo
- Conferme principali del Decreto-legge 159/2025
- Le modifiche introdotte in sede di conversione: rafforzamenti e precisazioni
- Integrazioni strutturali al D.Lgs 81/08: cosa cambia davvero nel “Testo Unico Sicurezza”.
- Focus – Molestie e condotte violente nei luoghi di lavoro.
- Indicazioni operative per le imprese
- Ruolo di NIER e supporto alle imprese
- Conclusioni
Premessa e quadro normativo
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 sulla sicurezza sul lavoro è stato convertito in legge con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198.

La legge di conversione conferma l’impianto complessivo del decreto, rafforzando il sistema di prevenzione, vigilanza e promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e introduce ulteriori integrazioni e precisazioni, molte delle quali incidono direttamente sul D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
La presente informativa aggiorna e sostituisce la precedente Informativa sul DL 159/2025, dando evidenza:
- della conversione in legge
- delle modifiche introdotte in sede di conversione
- delle integrazioni strutturali al D.Lgs. 81/08, con particolare attenzione al tema delle molestie e delle condotte violente nei luoghi di lavoro.
Conferme principali del Decreto-legge 159/2025 (contenuti ribaditi)
La Legge n. 198/2025 conferma integralmente l’impianto del Decreto-legge 159/2025, come già illustrato in questo precedente articolo. Le misure introdotte restano pienamente operative e rappresentano oggi un quadro normativo stabile di riferimento.

In particolare, si ribadiscono i seguenti ambiti di intervento:
Premialità INAIL per le imprese virtuose
Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL è autorizzato a rivedere le aliquote di oscillazione in funzione dell’andamento infortunistico aziendale. Il sistema è orientato a:
- incentivare investimenti strutturali in prevenzione;
- premiare i datori di lavoro che dimostrano una gestione efficace della sicurezza;
- escludere dai benefici le imprese con condanne definitive per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.
Rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità
L’iscrizione alla Rete è subordinata all’assenza di violazioni, anche non definitive, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A decorrere dal 2026, una quota delle risorse INAIL è riservata alle imprese agricole iscritte che adottano misure di miglioramento delle condizioni di lavoro.
Potenziamento dell’attività di vigilanza
Il legislatore conferma una strategia di rafforzamento strutturale degli organi di controllo: incremento del personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; potenziamento del contingente dei Carabinieri per la tutela del lavoro; utilizzo mirato degli introiti sanzionatori per rafforzare i servizi territoriali di prevenzione.
Appalti, subappalti e badge di cantiere
Viene confermato l’obbligo di dotare i lavoratori impiegati in appalti e subappalti di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, anche in formato digitale e interoperabile con il SIISL. I controlli dell’INL sono orientati in via prioritaria ai contesti caratterizzati da catene di appalto.
Patente a crediti
È confermato l’inasprimento del sistema della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili: aumento delle sanzioni fino a un minimo di 12.000 euro; decurtazioni più severe per lavoro irregolare; possibilità di sospensione cautelare della patente in caso di infortuni gravi o mortali.
Formazione, tracciabilità e near miss.
Il quadro normativo conferma il rafforzamento della formazione obbligatoria, la sua tracciabilità nel fascicolo elettronico del lavoratore e nella piattaforma SIISL, nonché l’introduzione di linee guida per il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni nelle imprese con più di 15 dipendenti.
Le modifiche introdotte in sede di conversione: rafforzamenti e precisazioni
Con la conversione in legge del D.L. 159/2025 (poi divenuto Legge 198/2025), alcune misure sono state rafforzate e meglio definite rispetto alla versione iniziale del decreto. In particolare, il testo consolidato evidenzia un approccio più strutturato su due piani: da un lato, l’introduzione di procedure operative e flussi informativi tra pubbliche amministrazioni e autorità competenti; dall’altro, la previsione di decreti attuativi con tempi certi per rendere pienamente applicabili alcune disposizioni.

Formazione nei settori turistico-ricettivi e della ristorazione.
Con l’introduzione dell’art. 1-bis, viene fissato un termine certo per l’erogazione della formazione obbligatoria nei settori a basso rischio:
- la formazione e l’eventuale addestramento specifico devono concludersi entro 30 giorni;
- il termine decorre dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione.
La disposizione risponde all’esigenza di conciliare flessibilità organizzativa e tutela effettiva della salute e sicurezza, evitando ritardi incompatibili con l’ingresso operativo del lavoratore.
Incentivi INAIL
Tra le novità più significative rientra la disciplina legata agli incentivi INAIL: l’esclusione dai benefici per le imprese con condanne definitive in materia di sicurezza viene resa più concreta grazie a un meccanismo di comunicazione dall’autorità giudiziaria a INAIL, che dovrà essere definito con un provvedimento attuativo da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Tessera di riconoscimento
Un secondo elemento rilevante riguarda la tessera di riconoscimento nei cantieri e in altri contesti ad alto rischio: oltre al principio generale del codice univoco anticontraffazione (anche in formato digitale), la conversione rimanda a un decreto specifico – anch’esso previsto entro 60 giorni – per stabilire in modo dettagliato le modalità di controllo, gestione dei dati e interoperabilità con i sistemi informativi pubblici come il SIISL.
Patente a crediti
La conversione interviene inoltre sulla patente a crediti, chiarendo aspetti procedurali e aggiornando alcune soglie: viene precisato quando scatta la decurtazione dei crediti, si rafforza lo scambio informativo per supportare l’adozione dei provvedimenti da parte dell’Ispettorato, e viene aumentato da 6.000 a 12.000 euro un importo collegato alle previsioni dell’articolo 27 del Testo Unico. Parallelamente vengono aggiornate anche alcune voci dell’allegato che disciplina i casi di decurtazione, con nuove regole operative a partire dal 1° gennaio 2026.
Sistemi di gestione della sicurezza
Infine, la legge di conversione rafforza l’attenzione alla qualità dei sistemi di gestione della sicurezza: il riferimento normativo viene aggiornato dalla vecchia certificazione OHSAS 18001 alle più recenti norme UNI EN ISO 45001, e si introduce la possibilità di convenzioni tra INAIL e UNI per favorire la diffusione e consultazione delle norme tecniche, anche attraverso strumenti di accesso e informazione dedicati.
Integrazioni strutturali al D.Lgs 81/08: cosa cambia davvero nel “Testo Unico Sicurezza”.
La Legge 198/2025 di conversione del Decreto-Legge 159/2025 interviene in modo diretto sul D.Lgs. 81/2008, introducendo una serie di modifiche strutturali che mirano a rafforzare prevenzione, formazione, vigilanza e controllo dei rischi nei luoghi di lavoro. Le novità non riguardano un singolo settore, ma toccano alcuni “pilastri” del sistema sicurezza: cantieri e subappalti, formazione, sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione e nuovi ambiti di tutela.
Cantieri, subappalto e “patente a crediti”: regole più puntuali e tracciabili (Art. 27 + Allegato I-bis + Allegato XII)
Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda la patente a crediti prevista per le imprese operanti in cantiere. La norma rivede aspetti operativi e sanzionatori, specificando che in alcuni casi la decurtazione dei crediti scatta già al momento della notifica del verbale di accertamento, e rafforzando il flusso informativo verso l’Ispettorato nazionale del lavoro anche attraverso dati disponibili su piattaforme pubbliche. Inoltre vengono aggiornate le condotte e le decurtazioni previste nell’allegato I-bis, con un regime applicativo che distingue gli illeciti commessi prima e dopo il 1° gennaio 2026.
Sempre in ottica di trasparenza e presidio del rischio, viene modificato anche l’allegato XII, imponendo maggiore chiarezza nell’indicare le imprese che operano in subappalto nei documenti di cantiere, rendendo più agevole l’identificazione delle responsabilità operative.
Formazione: più aderenza, più tracciabilità e strumenti digitali (art. 37)
La disciplina della formazione viene rafforzata su due fronti: da un lato, nelle imprese sotto i 15 lavoratori, si richiama esplicitamente il ruolo della contrattazione collettiva nel definire modalità di aggiornamento periodico con un criterio di proporzionalità legato a dimensione e livello di rischio. Dall’altro, diventa centrale la tracciabilità: le competenze acquisite devono essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nei sistemi informativi pubblici, così che la formazione risulti verificabile e utilizzabile anche dagli organi di vigilanza per i controlli.
Sorveglianza sanitaria: attenzione a dipendenze e controlli in situazioni di rischio (art. 41)
Il Testo Unico viene aggiornato anche sul tema delle dipendenze, prevedendo una revisione complessiva delle regole per accertamenti su tossicodipendenza e alcol dipendenza entro il 31 dicembre 2026. Inoltre viene introdotta la possibilità di visita medica “prima o durante il turno” quando esiste un ragionevole motivo di ritenere che un lavoratore sia sotto effetto di alcol o sostanze, per le attività considerate a elevato rischio infortunistico.
Organismi paritetici: più trasparenza verso INL e INAIL (art. 51)
Per rafforzare l’efficacia del sistema prevenzionale viene ridefinito anche il ruolo degli organismi paritetici, introducendo obblighi di comunicazione annuale – tramite INAIL – verso organi di vigilanza, INL e INAIL su imprese aderenti, attività formative svolte, RLST, asseverazioni e consulenze. In prospettiva, questa misura punta a rendere più “misurabile” e verificabile il contributo degli organismi paritetici nella prevenzione, riducendo le aree di opacità.
DPI: più chiarezza su manutenzione (art. 77)
In materia di dispositivi di protezione individuale, viene rafforzato l’obbligo di mantenerli in efficienza, chiarendo che questo vale anche per alcuni indumenti che, a seguito della valutazione dei rischi, assumono la funzione di DPI.
Lavori in quota – scale: priorità delle protezioni (art. 113 – art. 115)
Sui lavori in quota la modifica è ancora più incisiva: viene riscritta la norma sui sistemi anticaduta, ribadendo in modo netto la priorità delle protezioni collettive (come parapetti e reti) e definendo una gerarchia nella scelta dei sistemi individuali (trattenuta/posizionamento/funi prima dell’arresto caduta).
Nello spacifico la disciplina delle scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, viene resa più stringente: – obbligo di sistemi anticaduta o gabbie di sicurezza; – applicazione differita al 1° febbraio 2026 per le scale installate entro il 31 ottobre 2025.
Vigilanza nei servizi di prevenzione ASL: risorse vincolate alla sicurezza (art. 13)
Una modifica strutturale riguarda anche la capacità del sistema pubblico di prevenzione e controllo: il decreto introduce regole sul riutilizzo degli introiti derivanti dall’attività sanzionatoria, vincolandoli a finalità di prevenzione (sorveglianza epidemiologica, personale aggiuntivo, strumenti, formazione, comunicazione). Si apre inoltre alla possibilità di riconoscere trattamenti accessori al personale addetto alla vigilanza, entro limiti definiti.
Volontariato di protezione civile: nuovo art.3-bis e modifiche correlate (art.2 e art.3)
Tra le novità più significative per ampiezza e impatto sistematico vi è l’introduzione del nuovo articolo 3-bis, dedicato alle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Qui il legislatore definisce in modo preciso formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario, individuando obblighi specifici in capo alle organizzazioni e chiarendo anche quando sedi e luoghi operativi non sono qualificabili come “luoghi di lavoro”. È un intervento che rende più coerente e strutturata l’applicazione delle tutele ai volontari, senza ostacolare le attività di protezione civile.
Focus – Molestie e condotte violente nei luoghi di lavoro.
Un cambiamento strutturale nella nozione di sicurezza.
La modifica di maggiore impatto sistemico riguarda l’inserimento, nell’art. 15 del D.Lgs 81/08, della nuova lettera z-bis, che include tra le misure generali di tutela:
la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Questa integrazione, già evidenziata nella precedente informativa sul DL 159, è oggi definitivamente confermata dalla legge di conversione e segna un passaggio culturale rilevante: la sicurezza sul lavoro non è più limitata alla dimensione fisica, ma include in modo espresso la tutela dell’integrità psicologica, relazionale e della dignità della persona.
Molestie come rischio lavorativo.
Le condotte moleste e violente diventano a tutti gli effetti rischi professionali, da prevenire con lo stesso approccio sistematico riservato agli altri rischi lavorativi. Ciò implica: integrazione del rischio nel DVR; individuazione di misure di prevenzione organizzative e procedurali; formazione mirata di lavoratori, dirigenti e preposti; predisposizione di canali di segnalazione e gestione degli eventi.
La norma si pone in continuità con la Convenzione OIL n. 190 e rafforza un concetto di salute intesa come benessere complessivo.
Indicazioni operative per le imprese.
Alla luce della conversione in legge, si raccomanda alle imprese di:
- Verificare la conformità dei DVR alle nuove disposizioni;
- Aggiornare i sistemi di gestione della salute e sicurezza (anche in ottica MOG ex D.Lgs. 231/01);
- Pianificare interventi formativi mirati, con attenzione ai rischi emergenti (molestie, stress, organizzazione del lavoro);
- Monitorare l’emanazione dei decreti attuativi e degli Accordi Stato-Regioni previsti.
Ruolo di NIER e supporto alle imprese.
Alla luce della conferma e del rafforzamento del quadro normativo, possiamo supportare i datori di lavoro nell’adeguamento alle nuove disposizioni.
In particolare, siamo in grado di affiancarti in questi aspetti:
- Analisi di conformità normativa e valutazione degli impatti della Legge 198/2025;
- Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, con specifico riferimento ai rischi emergenti (molestie, violenza, fattori organizzativi);
- Revisione e integrazione dei modelli organizzativi e di gestione della sicurezza (anche in ottica D.Lgs. 231/01);
- Progettazione ed erogazione di percorsi formativi mirati, inclusa la formazione su rischi psicosociali e comportamenti organizzativi;
- Supporto nella gestione di appalti, subappalti, patente a crediti e badge di cantiere;
- Assistenza nel monitoraggio dei mancati infortuni e nell’implementazione di sistemi di segnalazione.
Conclusioni.
La Legge n. 198/2025 consolida un modello di prevenzione fondato su responsabilità, organizzazione e cultura della sicurezza.
L’inclusione delle molestie tra i rischi da prevenire rappresenta un’evoluzione sostanziale del Testo Unico e richiede alle imprese un approccio sempre più consapevole e strutturato.
In questo contesto, il supporto tecnico e consulenziale assume un ruolo centrale per trasformare l’adempimento normativo in un reale miglioramento delle condizioni di lavoro.