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30 Gennaio 2026

La comunicazione dei risparmi energetici ai sensi dell’art. 7, comma 8 del D.Lgs. 102/2014.

Obblighi specifici di rendicontazione annuale dei risparmi energetici e obiettivi nazionali di efficienza energetica.


Obblighi, ambito di applicazione e modalità operative.

L’articolo 7, comma 8 del D.Lgs. 102/2014, come modificato dal D.Lgs. 73/2020, introduce per le imprese un obbligo specifico di rendicontazione annuale dei risparmi energetici conseguiti tramite interventi di efficienza energetica non incentivati. Tali risparmi, espressi in condizioni normalizzate, devono essere comunicati all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

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Finalità della comunicazione dei risparmi.

La comunicazione ha come obiettivo:

  • Rendicontare a livello nazionale e comunitario i risparmi energetici effettivamente conseguiti dal sistema produttivo italiano.
  • Supportare il monitoraggio degli obiettivi di risparmio previsti dalla direttiva 2012/27/UE e recepiti dal D.Lgs. 102/2014.
  • Valorizzare gli interventi non incentivati, assicurando che anche tali azioni contribuiscano al raggiungimento del target nazionale.

Secondo ENEA, il legislatore intende garantire che ogni intervento effettivo di riduzione dei consumi —anche non coperto da certificati bianchi o altri incentivi — sia contabilizzato nel bilancio nazionale.

Soggetti obbligati.

Devono comunicare annualmente i risparmi:

  1. Le imprese obbligate alla diagnosi energetica ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 (grandi imprese e imprese energivore).
  2. Le imprese dotate di un Sistema di Gestione dell’Energia certificato ISO 50001, indipendentemente dall’obbligo diagnostico.
  3. Gli enti pubblici che aderiscono a convenzioni CONSIP di servizio energia, illuminazione o energy management.

Ogni altra impresa può partecipare su base volontaria.

Oggetto della rendicontazione.

La comunicazione riguarda tutti i risparmi energetici conseguiti nell’anno solare precedente, purché:

  • non siano stati riconosciuti Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o altri incentivi, inclusi i certificati CAR;
  • siano risparmi normalizzati, ossia valutati a parità delle condizioni operative di riferimento (produzione, gradi-giorno, illuminamento ecc.);
  • derivino da interventi di efficientamento tecnologici, gestionali o anche comportamentali.

La rendicontazione è richiesta solo per i siti in cui sono stati realizzati interventi di efficienza energetica nel corso dell’anno.

Modalità di calcolo e normalizzazione dei risparmi.

Il calcolo deve seguire criteri che garantiscano:

  • Misurabilità: utilizzo di strumenti di misura dedicati o misuratori rappresentativi del processo.
  • Confrontabilità: normalizzazione dei dati energetici rispetto a variabili rilevanti (produzione, gradi giorno, carico organico, illuminamento, ecc.).
  • Coerenza metodologica: esclusione delle quote già incentivate tramite TEE o CAR.

La metodologia segue le logiche della misura e verifica dei risparmi previste anche dagli audit energetici obbligatori e dai sistemi ISO 50001.

Tempistiche.

I risparmi devono essere comunicati entro il 31 marzo di ogni anno, riferiti all’anno solare precedente.
Tale scadenza è confermata da più fonti tecniche e regolatorie.

Modalità operative di trasmissione.

La comunicazione avviene tramite il portale ENEA dedicato (“Audit 102”), in cui l’impresa deve:

  1. Accedere all’Area Riservata.
  2. Inserire un nuovo risparmio (“Aggiungi risparmio”).
  3. Caricare:
    • TEP risparmiate;
    • Anno di riferimento;
    • Altre informazioni a supporto ed evidenza

Le istruzioni operative sono fornite da ENEA stessa.

Casi di esenzione dalla rendicontazione.

Per ENEA non è necessario inviare la comunicazione:

  • se nel corso dell’anno non si registrano risparmi in un determinato sito;
  • se i risparmi normalizzati sono inferiori all’1%;
  • se non sono stati realizzati interventi di efficienza energetica.

Conclusioni.

La comunicazione dei risparmi ai sensi dell’art. 7, comma 8 del D.Lgs. 102/2014 rappresenta uno strumento strategico per:

  • consolidare il monitoraggio nazionale dei risparmi energetici;
  • valorizzare gli interventi non incentivati;
  • integrare le imprese nel percorso verso gli obiettivi europei di efficienza energetica.

Per le imprese che già affrontano gli adempimenti dell’art. 8 o adottano sistemi ISO 50001, l’obbligo costituisce un’estensione naturale della propria struttura di energy management, utile anche a fini di miglioramento continuo.

Ulteriori informazioni (ENEA):  Efficenza energetica ENEA

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