AMBITI

Ti possiamo affiancare nei progetti che toccano quattro grandi aree tematiche: Sicurezza Occupazionale, Sostenibilità, Ing. del Software e Ing. dei Sistemi.

TORNA AGLI ARTICOLI
11 Giugno 2026

ALCOL E DROGA SUL LAVORO: COSA CAMBIA CON LA NUOVA NORMATIVA E QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DELLE AZIENDE.

Alcol e droga sul lavoro: la nuova disciplina introduce il concetto di “ragionevole motivo” per l’attivazione di una visita medica del lavoratore. Ridefinisce responsabilità, procedure e obblighi per le aziende ad elevato rischio infortunistico.


La gestione dei rischi legati ad alcol e droga sul lavoro entra in una nuova fase. Con l’introduzione dell’art. 41, comma 2, lett. e-quater del D.Lgs. 81/2008, il legislatore ha previsto la possibilità di sottoporre il lavoratore a una visita medica immediata in presenza di un “ragionevole motivo” che faccia sospettare uno stato di alterazione. Una novità destinata ad avere impatti significativi sull’organizzazione aziendale e sulla gestione della sicurezza.

La disposizione riguarda le attività lavorative ad elevato rischio infortunistico, tra cui trasporti, sanità, sicurezza, insegnamento, lavori ad alto rischio e impianti soggetti a particolari requisiti autorizzativi. In questi contesti, la prevenzione dei rischi correlati ad alcol e droga sul lavoro assume un ruolo ancora più strategico per la tutela dei lavoratori e dell’organizzazione.

IL SIGNIFICATO DEL “RAGIONEVOLE MOTIVO.

Uno degli aspetti più delicati della norma riguarda la mancanza di una definizione precisa di “ragionevole motivo”. Il datore di lavoro è chiamato a individuare le situazioni che possono giustificare l’attivazione della visita medica, basandosi esclusivamente su elementi oggettivi, concreti, osservabili e documentabili. Tra questi possono rientrare comportamenti anomali, segni fisici evidenti, errori operativi rilevanti o segnalazioni circostanziate.

RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO E DEL MEDICO COMPETENTE.

La valutazione del “ragionevole motivo” resta una responsabilità del datore di lavoro e non può essere delegata al Medico Competente. Quest’ultimo interviene esclusivamente nell’ambito della visita prevista dalla norma, che si distingue dalla sorveglianza sanitaria ordinaria perché non è programmabile, è attivabile solo su richiesta del datore di lavoro ed è finalizzata alla verifica immediata dello stato del lavoratore.

LE CRITICITÀ OPERATIVE PER LE AZIENDE.

L’applicazione delle nuove regole su alcol e droga sul lavoro richiede procedure interne chiare, criteri condivisi, adeguata formazione dei soggetti coinvolti e una gestione rigorosa degli aspetti documentali e di privacy. A ciò si aggiungono le difficoltà organizzative legate alla disponibilità dei medici competenti e le numerose incertezze interpretative ancora presenti nel quadro normativo.

Per le aziende, il rischio non è soltanto quello di una mancata applicazione della norma, ma anche quello di attivare procedure prive di adeguati presupposti oggettivi. Per questo motivo è fondamentale definire processi, responsabilità e modalità operative coerenti con il nuovo scenario normativo.

NIER affianca le aziende nell’analisi degli impatti della disciplina su alcol e droga sul lavoro, supportandole nella definizione delle procedure aziendali, la formazione delle figure coinvolte e la gestione degli aspetti tecnici. Così come quelli organizzativi e documentali necessari per garantire conformità normativa e tutela delle persone.

LA NUOVA SORVEGLIANZA SANITARIA: UN SISTEMA ANCORA IN FASE DI TRANSIZIONE.

Sebbene le modifiche introdotte dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito nella Legge 198/2025, abbiano già innovato profondamente il sistema dei controlli relativi ad alcol e tossicodipendenze nei luoghi di lavoro, la loro applicazione pratica si trova ancora in una fase di progressiva implementazione.

L’impianto normativo è infatti già operativo, ma molti degli aspetti applicativi richiedono ancora un processo di armonizzazione e definizione che dovrebbe completarsi entro il 31 dicembre 2026, data individuata dal legislatore come termine per la piena operatività del nuovo sistema.

Uno degli elementi più attesi è l’Accordo Stato-Regioni, previsto entro la fine del 2026. Questo provvedimento avrà il compito di uniformare sul territorio nazionale le modalità di accertamento, i criteri applicativi e l’individuazione delle mansioni a rischio, superando le attuali differenze interpretative e operative esistenti tra le diverse Regioni. In caso di mancato accordo, il legislatore ha previsto la possibilità di intervenire attraverso un decreto ministeriale sostitutivo.

Nel frattempo, un primo contributo interpretativo è arrivato dalla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 23 febbraio 2026, che ha fornito indicazioni operative agli operatori del settore. La circolare invita le aziende ad adottare un approccio prudente, ma al tempo stesso dinamico nella gestione dei controlli, sottolineando come gli accertamenti debbano essere considerati a tutti gli effetti attività svolte nell’ambito dell’orario di lavoro.

Il quadro che emerge è quindi quello di una disciplina già vigente, ma ancora in evoluzione, nella quale imprese, datori di lavoro, medici competenti e professionisti della sicurezza sono chiamati a confrontarsi con un sistema destinato a trovare una sua configurazione definitiva soltanto nei prossimi mesi.

Fino ad allora, la corretta applicazione delle nuove disposizioni richiederà particolare attenzione agli sviluppi normativi e agli orientamenti interpretativi che progressivamente verranno emanati.

DALLE PAROLE AI FATTI .

Contattaci per saperne di più sull’argomento dell’articolo.

    Condividi .