IED 2.0 E NUOVA AIA: COSA CAMBIA PER LE AZIENDE CON IL D.LGS. 197/2026.
Dal 12 novembre 2026 l’AIA chiede di più: valori limite più stringenti, un sistema di gestione ambientale pubblico e più attenzione alla salute. Ecco cosa cambia e chi deve muoversi per primo.
A cura di Silvia Capitelli
[Environmental Permitting Consultant – Area Sostenibilità]

- Il D.Lgs. 28 settembre 2026, n. 197 (GU n. 251 del 28 ottobre 2026) recepisce la direttiva (UE) 2024/1785, nota come IED 2.0, e modifica la disciplina AIA del D.Lgs. 152/2006. Entra in vigore il 12 novembre 2026.
- I valori limite dovranno attestarsi sui valori più rigorosi ottenibili con le BAT; le deroghe saranno strettamente eccezionali e pubbliche.
- Entro il 1° luglio 2030 ogni installazione AIA dovrà avere un sistema di gestione ambientale sottoposto ad audit e pubblicato online.
- Entrano in AIA nuove attività, come batterie ed estrazione di minerali; gli allevamenti di suini e pollame hanno un regime dedicato.
Il D.Lgs. 197/2026 recepisce la direttiva europea IED 2.0 (Industrial Emissions Directive 2.0) e aggiorna la disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Il provvedimento entra in vigore il 12 novembre 2026, con decorrenze differenziate per i diversi adempimenti.
COSA CAMBIA: LE QUATTRO NOVITÀ PRINCIPALI.
1. Valori limite più stringenti, deroghe eccezionali.
Non basta più rientrare nei BAT-AEL: i valori limite dovranno attestarsi sui valori più rigorosi ottenibili e mantenibili stabilmente con le BAT. Il gestore dovrà valutare l’intera gamma dei BAT-AEL e illustrare le migliori prestazioni raggiungibili.
Le deroghe restano possibili solo per costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali. Le ragioni saranno documentate in un allegato all’autorizzazione soggetto a piena trasparenza e la permanenza delle condizioni sarà verificata almeno ogni quattro anni.
Con le conclusioni sulle BAT emanate dopo il 1° luglio 2026 arrivano anche i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT (BAT-AEPL). Su questa base l’autorità fisserà valori limite per l’acqua e livelli indicativi da monitorare per rifiuti e altre risorse.
2. Sistema di gestione ambientale obbligatorio e pubblico.
Entro il 1° luglio 2030 ogni installazione AIA dovrà attuare un SGA, sottoporlo ad audit almeno ogni tre anni e pubblicarne online i contenuti minimi: obiettivi e indicatori ambientali, risultati dell’audit energetico ove obbligatorio, misure adottate e un inventario delle sostanze chimiche pericolose con valutazione del rischio e analisi delle alternative. I sistemi ISO 14001:2015 ed EMAS sono riconosciuti come equivalenti.
Per energia, metalli, minerali, chimica, carta e pannelli a base di legno, l’SGA dovrà includere entro il 30 giugno 2030 un piano di trasformazione che descriva il percorso dell’installazione dal 2030 al 2050 verso un’economia circolare e climaticamente neutra.
3. Nuove attività in AIA.
Entrano in AIA, tra le altre:
- fabbricazione di batterie da 15.000 t/anno di celle (escluso il solo assemblaggio);
- estrazione industriale di minerali come litio, cobalto, nichel e rame;
- laminazione a freddo oltre 10 t/ora di acciaio e forgiatura con presse oltre 30 MN;
- finitura tessile e pirolisi.
L’elettrolisi per l’idrogeno diventa un’attività autonoma, soggetta ad AIA solo oltre 50 t/giorno. Gli allevamenti di suini e pollame passano a un regime dedicato, con soglie in UBA (350 per i suini, 300 per le galline ovaiole, 280 per altro pollame) e procedure definite dalle Regioni.
4. Più salute, più trasparenza, controlli più severi.
In attesa dei nuovi decreti tariffari, le tariffe istruttorie e di controllo aumentano del 20%.
Gli odori entrano nella definizione di inquinamento; la domanda di AIA dovrà descrivere anche gli effetti significativi sulla salute umana.
Un’amministrazione competente in materia di salute potrà far riesaminare l’AIA per rischi sanitari emersi dopo il rilascio.
Istanza, progetto di decisione e verbale della conferenza di servizi saranno pubblicati online già in una fase precoce.
L’esercizio potrà essere sospeso per violazioni persistenti che mettono in pericolo la salute o ripetute più di due volte in un anno; la reiterazione diventa aggravante.
Il nuovo art. 33-bis del D.Lgs. 152/2006 riconosce il diritto al risarcimento per i danni alla salute causati da violazioni.
SCADENZE: COSA VERIFICARE E QUANDO.
| SCADENZA | ADEMPIMENTO |
| 12 novembre 2026 | Entrata in vigore del decreto |
| Entro 6 mesi dall’entrata in vigore | Aggiornamento dei decreti tariffari; nel frattempo tariffe istruttorie e di controllo +20% |
| Entro 12 mesi dall’entrata in vigore | Garanzia finanziaria per le relazioni di riferimento già presentate senza garanzia |
| 30 giugno 2030 | Piano di trasformazione inserito nell’SGA (settori interessati) |
| 1° luglio 2030 | SGA attuato, sottoposto ad audit e pubblicato; rivalutazione delle deroghe concesse prima del 1° luglio 2026 |
| 30 giugno 2031 | Valutazione della conformità dei piani di trasformazione da parte dell’organismo di audit |
| 1° settembre 2034 | Termine ultimo di adeguamento per pirolisi, forgiatura ed estrazione di minerali |
| 31 dicembre 2035 | Pieno sviluppo delle procedure di autorizzazione elettronica |
| 1° settembre 2036 | Termine ultimo per applicare i nuovi requisiti alle installazioni già autorizzate |
Per gli allevamenti gli obblighi scattano 4, 5 o 6 anni dopo l’entrata in vigore delle norme operative europee, a seconda della capacità.
Chi deve muoversi subito
Le scadenze principali sono nel 2030, ma alcune aziende hanno tempi più stretti:
- chi ha già presentato la relazione di riferimento senza prestare la garanzia finanziaria: deve prestarla entro 12 mesi dall’entrata in vigore;
- chi ha un riesame in arrivo: i nuovi requisiti su valori limite e contenuti dell’AIA si applicano proprio dal riesame o dall’aggiornamento dell’autorizzazione;
- chi ha deroghe in essere: quelle concesse prima del 1° luglio 2026 saranno rivalutate nei riesami, al più tardi entro il 1° luglio 2030;
- chi sta per presentare un’istanza: le integrazioni potranno essere richieste una sola volta, quindi la domanda deve essere completa fin dal primo deposito;
- chi svolge attività che entrano o escono dal regime AIA: va verificata subito la propria posizione. Le installazioni che escono dal regime possono continuare a operare con l’autorizzazione esistente fino al rinnovo previsto e comunque fino a 12 mesi dall’entrata in vigore.
Il punto di vista NIER: implicazioni operative
Tre modifiche incidono direttamente sul modo di predisporre e gestire un’AIA.
Integrazioni: una sola richiesta. Entro trenta giorni dall’avvio del procedimento, l’autorità chiede le integrazioni una sola volta, anche sulla base degli elementi trasmessi dagli altri enti, con un termine di almeno trenta giorni, prorogabile per documentazione complessa. Se la documentazione completa non viene depositata entro il termine, l’istanza si intende ritirata (art. 29-ter, commi 4-bis e 4-ter, D.Lgs. 152/2006). La completezza dell’istanza va quindi verificata prima del deposito, compresi i nuovi contenuti: odori, effetti sulla salute umana, acqua riutilizzata.
Valori limite: l’onere della dimostrazione è del gestore. Il gestore deve valutare l’intera gamma dei BAT-AEL e se sia realisticamente possibile fissare limiti corrispondenti ai valori più rigorosi (art. 29-sexies, comma 4-bis). Un limite meno stringente va motivato con dati di monitoraggio rappresentativi e prestazioni documentate delle tecniche adottate.
SGA: una verifica sui contenuti minimi. ISO 14001 ed EMAS sono riconosciuti come equivalenti (comma 1-bis), e rappresentano una buona base di partenza. Il comma 9-octies elenca però contenuti minimi specifici, come l’inventario delle sostanze pericolose con analisi delle possibilità di sostituzione e la pubblicazione online gratuita. Conviene verificare per tempo che il sistema in essere li comprenda già e, se necessario, integrarlo.
Fonti
- D.Lgs. 28 settembre 2026, n. 197 – testo ufficiale (Gazzetta Ufficiale)
- Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 251 del 28 ottobre 2026