SICUREZZA NEGLI APPALTI: DALLA COMPLIANCE ALLA GOVERNANCE DELLA FILIERA.
Dalla conformità normativa alla governance del rischio: come stanno cambiando sicurezza, responsabilità e coordinamento nella filiera degli appalti.
A cura di Massimo Maccarone
[HSE Leader – Area Sicurezza Occupazionale ]

- Il rischio negli appalti è sempre più organizzativo.
- Il ruolo del committente è cambiato.
- Il Codice Appalti porta la sicurezza dentro il ciclo dell’appalto.
- Dal dumping economico al dumping prevenzionistico.
- I documenti restano fondamentali, ma devono dialogare.
- La Cassazione guarda all’effettività.
- Dalla compliance alla governance.
La gestione della sicurezza negli appalti sta attraversando una trasformazione profonda. Se per molti anni l’attenzione si è concentrata prevalentemente sugli adempimenti documentali e sul rispetto formale delle prescrizioni normative, oggi il vero fattore critico è la capacità di governare la complessità organizzativa che caratterizza le moderne filiere di appalto e subappalto.
L’evoluzione del D.Lgs. 81/2008, le innovazioni introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e i più recenti orientamenti della giurisprudenza convergono verso un principio ormai consolidato: la sicurezza non si garantisce esclusivamente attraverso documenti, procedure e verifiche formali. Richiede invece coordinamento, controllo effettivo, capacità organizzativa e gestione delle interferenze.
In altre parole, la sicurezza sta progressivamente passando da una logica di compliance a una logica di governance.
Il rischio negli appalti è sempre più organizzativo.
La crescente complessità delle catene di appalto e subappalto ha modificato la natura stessa del rischio.
La presenza contemporanea di più imprese, il ricorso sempre più frequente al subappalto, la pressione sui tempi di esecuzione, la ricerca della competitività economica e la frammentazione delle responsabilità generano scenari in cui il rischio non nasce tanto dalla singola lavorazione, quanto dall’interazione tra soggetti diversi.
Il vero rischio moderno è spesso il rischio interferenziale: lavorazioni sovrapposte, accessi simultanei, viabilità interna, sequenze operative non coordinate, comunicazioni incomplete o inefficaci.
Molti degli eventi infortunistici più gravi si verificano proprio in contesti nei quali il coordinamento tra imprese non è stato adeguatamente governato. Non è il singolo errore tecnico a determinare l’evento, ma la perdita di controllo dell’intero sistema organizzativo.
Per questo si parla sempre più frequentemente di rischio organizzativo: un rischio che nasce dalle relazioni non governate tra imprese, lavoratori, processi e responsabilità.
Il ruolo del committente è cambiato.
In questo scenario evolve profondamente anche il ruolo del committente.
La verifica dell’idoneità tecnico-professionale prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 non può più essere interpretata come un semplice controllo amministrativo. La scelta dell’impresa rappresenta una delle prime e più importanti misure di prevenzione.
Valutare competenze, organizzazione, capacità operative, affidabilità della filiera e sistemi di gestione significa intervenire sul rischio prima ancora che le attività abbiano inizio.
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato la posizione di garanzia del committente, richiedendogli non solo di selezionare operatori idonei, ma anche di verificare che l’intero sistema di appalto e subappalto sia concretamente governato.
La sicurezza, quindi, non è più un tema esclusivamente dell’appaltatore: riguarda l’intera filiera.
Il Codice Appalti porta la sicurezza dentro il ciclo dell’appalto.
La circolare richiama la cornice di riferimento per spettacoli e trattenimenti pubblici: articoli 68 e 80 del TULPS (agibilità) e la norIl nuovo Codice dei Contratti Pubblici introduce una visione nella quale la sicurezza non è più soltanto un obbligo prevenzionistico, ma un requisito economico e organizzativo dell’appalto.
La sicurezza entra nella progettazione, nella predisposizione della gara, nella valutazione delle offerte, nell’esecuzione e nel controllo della filiera.
Particolare rilevanza assume il tema della sostenibilità economica dell’offerta. Il legislatore ha ribadito che i costi della sicurezza e della manodopera non possono essere compressi dalla concorrenza economica e che le stazioni appaltanti devono verificare la congruità delle offerte anche sotto questo profilo.
Il messaggio è chiaro: un’offerta economicamente insostenibile genera inevitabilmente una sicurezza insostenibile.
Dal dumping economico al dumping prevenzionistico.
La sicurezza e la sostenibilità economica dell’appalto sono oggi strettamente collegate.
Quando il contratto nasce con margini economici eccessivamente ridotti, la pressione sui costi tende a trasferirsi sull’organizzazione del lavoro, sui tempi, sui controlli e sul coordinamento.
Si genera così quello che può essere definito dumping prevenzionistico: una riduzione indiretta delle tutele di salute e sicurezza finalizzata a recuperare competitività economica.
La sequenza è spesso la stessa: ribassi eccessivi, compressione dei tempi, ricorso spinto al subappalto, perdita di controllo organizzativo, aumento delle interferenze e, infine, incremento del rischio infortunistico.
Contrastare questi fenomeni significa tutelare contemporaneamente la qualità del lavoro, la legalità degli appalti e la sicurezza dei lavoratori.
I documenti restano fondamentali, ma devono dialogare.
DVR, DUVRI, PSC e POS continuano a rappresentare strumenti essenziali del sistema prevenzionistico.
Il problema non è la loro esistenza, ma la loro capacità di rappresentare e governare il rischio reale.
Le principali criticità riscontrate nei procedimenti giudiziari riguardano spesso documenti generici, standardizzati o incoerenti tra loro. In questi casi la documentazione esiste, ma non guida concretamente l’organizzazione delle attività.
La sicurezza diventa efficace soltanto quando i documenti sono parte integrante di un sistema di coordinamento operativo, alimentato da riunioni, verifiche, vigilanza e comunicazione continua tra tutti gli attori coinvolti.
La Cassazione guarda all’effettività.
Gli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione confermano una tendenza ormai consolidata.
La responsabilità non viene più valutata esclusivamente sulla base della presenza formale dei documenti, ma sulla reale capacità del sistema organizzativo di gestire il rischio.
Ciò che conta è verificare se le interferenze sono state governate, se le misure sono state attuate concretamente, se il coordinamento è stato efficace e se la vigilanza è stata realmente esercitata.
La sicurezza viene quindi giudicata per la sua effettività e non per la sola conformità documentale.
Dalla compliance alla governance.
La vera sfida per committenti, HSE Manager, RSPP, responsabili tecnici e stazioni appaltanti consiste oggi nel superare una visione puramente documentale della sicurezza.
Governare la sicurezza significa progettare le attività, selezionare correttamente gli operatori economici, controllare la filiera, gestire le interferenze, verificare l’efficacia delle misure adottate e promuovere una cultura della prevenzione condivisa.
Il passaggio richiesto alle organizzazioni è chiaro: dalla compliance alla governance preventiva.
Perché la sicurezza negli appalti non coincide con la produzione di documenti. Coincide con la capacità dell’organizzazione di prevenire il rischio prima che si manifesti.
Ed è proprio su questo terreno che si giocherà la differenza tra le organizzazioni che si limitano a rispettare gli obblighi normativi e quelle che riescono a costruire filiere realmente sicure, resilienti e sostenibili.