NOVITÀ SULLA CLASSIFICAZIONE ALLA REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI
Il 26 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.M. 14 ottobre 22 che stabilisce importanti modifiche alla normativa italiana sulla classificazione dei materiali per la reazione al fuoco e omologazione ai fini della prevenzione incendi.
A cura di Marta Schillaci
[HSE Consultant – Area Sicurezza Occupazionale]

COSA AFFERMA IL D.M. 14 OTTOBRE 2022.
Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
COSA CAMBIA.
Viene abrogata la classificazione italiana secondo il D.M. 26 giugno 1984 e rimangono valide le euroclassi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione.
Inoltre, la normativa apporta modifiche al D.M. 10 marzo 2005 e alla sezione S.1 del Codice di prevenzione incendi.
Il D.M. stabilisce i criteri e le procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l’omologazione dei materiali per il loro utilizzo nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ricorrendo all’utilizzo di prove al fuoco normalizzate e riferite agli scenari d’incendio all’interno dell’opera da costruzione.
Le modifiche del Marchio di conformità messe dal produttore sul materiale riportano i seguenti dati:
– Denominazione o altro segno distintivo del produttore;
– Denominazione commerciale univoca del prodotto omologato o certificato ai sensi dell’art. 10;
– Anno di produzione;
– Classe di reazione al fuoco;
– Estremi dell’omologazione o del certificato rilasciato ai sensi dell’art. 10.
Il produttore non può individuare altri prodotti con la denominazione commerciale utilizzata per l’omologazione o per la certificazione ai sensi dell’art. 10

L’art. 5 stabilisce le Procedure di classificazione e di certificazione dei materiali non ai fini dell’omologazione.
L’art.9 del nuovo D.M. stabilisce, appunto, la classificazione dei prodotti da costruzione sulla base delle corrispondenti caratteristiche di reazione al fuoco – che è attribuita in conformità alle tabelle 1, 2, 3 e 4 – riportate in allegato al regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, relativo alla classificazione della prestazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
Per i prodotti da costruzione muniti di marcatura CE, la classe di reazione al fuoco dei materiali è riportata nella dichiarazione di prestazione che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Per i prodotti da costruzione dove non è possibile applicare la procedura ai fini della marcatura CE, l’impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è subordinato al rilascio delle certificazioni emesse in ottemperanza dell’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’Interno del 26 giugno 1984. Allo stesso scopo, ricorre l’obbligo a carico del produttore di rilasciare la dichiarazione di conformità del prodotto al prototipo certificato.
Per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana non è consentita l’installazione sull’involucro esterno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; 5 -ter .
Per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di validità rilasciata con classi italiane, destinati a essere utilizzati all’interno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sono consentiti:
a) La produzione e l’immissione sul mercato per un periodo non superiore a 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, senza necessità di rinnovo dell’omologazione.
b) L’installazione entro un periodo non superiore a 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
MODIFICHE ALLA SEZIONE S1 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 3 AGOSTO 2015.
Le tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 della sezione S1 dell’allegato 1 al DM 3 agosto 2015 sono sostituite:


