Crans-Montana e la Circolare 674/2026: quando un locale “cambia natura”.
Chiarimenti del Ministero dell’Interno su bar, ristoranti e locali di pubblico spettacolo.
A cura di Massimo Maccarone
[HSE Leader – Area Sicurezza Occupazionale ]

- Cosa cambia davvero: più chiarezza, meno ambiguità.
- 1. Primo punto di chiarezza: bar e ristoranti non sono “automaticamente” soggetti al DPR 151/2011.
- 2. Secondo punto di chiarezza: quando prevale l’intrattenimento, cambia l’inquadramento.
- 3. Terzo punto di chiarezza: musica dal vivo e karaoke, quando sono “accessori” e quando no.
- 4. Quarto punto di chiarezza: DVR, lavoratori e tutela degli occupanti
- Un principio decisivo: le condizioni di sicurezza devono reggere nel tempo
La tragedia di Crans-Montana ci lascia una lezione che va oltre le dinamiche del singolo evento: nei luoghi aperti al pubblico, la sicurezza non dipende solo da ciò che un locale “è” sulla carta, ma soprattutto da ciò che diventa nell’uso reale, serata dopo serata. È spesso in quella trasformazione progressiva — affollamento, allestimenti, intrattenimento, gestione dei flussi — che si apre lo spazio del rischio.
In questo contesto si inserisce la Circolare del Ministero dell’Interno 15 gennaio 2026, n. 674, emanata per fare chiarezza su un tema che, nella pratica operativa, genera da tempo incertezze: la distinzione, ai fini della prevenzione incendi e dell’agibilità, tra pubblici esercizi (bar e ristoranti) e locali di intrattenimento e pubblico spettacolo. L’obiettivo è ridurre le “aree grigie” interpretative e rendere più uniforme l’approccio sul territorio. Trattasi di un chiarimento applicativo che ha un valore molto concreto: aiuta a capire quando cambiano davvero le regole del gioco.
Cosa cambia davvero: più chiarezza, meno ambiguità
La circolare non introduce una nuova disciplina. Il suo valore principale è un altro: ribadisce con forza che, per la sicurezza, non basta la qualificazione formale dell’attività. Conta la destinazione operativa reale, la modalità di esercizio, e soprattutto la prevalenza dell’intrattenimento rispetto alla semplice somministrazione.
Questo punto è fondamentale per chi si occupa di sicurezza: un locale può partire come “bar con musica” e trasformarsi, nei fatti, in un contesto di intrattenimento con affollamento elevato e dinamiche proprie del pubblico spettacolo. In quel momento, il profilo di rischio cambia e richiede un riesame complessivo.
1. Primo punto di chiarezza: bar e ristoranti non sono “automaticamente” soggetti al DPR 151/2011
La circolare ribadisce che bar e ristoranti, in quanto tali, non rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, perché non compaiono nell’Allegato I.
Attenzione: questo non significa assenza di obblighi o di responsabilità, ma significa che l’assoggettamento alla prevenzione incendi “in senso stretto” non deriva automaticamente dall’essere un pubblico esercizio. È invece necessario verificare se esistano altre attività o impianti rilevanti (ad esempio impianti tecnici oltre soglie) che impongano specifici adempimenti.
2. Secondo punto di chiarezza: quando prevale l’intrattenimento, cambia l’inquadramento
La circolare richiama la cornice di riferimento per spettacoli e trattenimenti pubblici: articoli 68 e 80 del TULPS (agibilità) e la normativa tecnica di prevenzione incendi applicabile ai locali di pubblico spettacolo.
Vengono richiamati, tra gli altri:
- il DM 19 agosto 1996 (regola tecnica tradizionale per locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo);
- la RTV V.15 del Codice di prevenzione incendi (per attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico);
- l’attività n. 65 dell’Allegato I del DPR 151/2011 (capienza >100 persone o superficie >200 m²).
Il messaggio pratico è semplice: se cambia la natura dell’attività, cambia la cornice di sicurezza.
3. Terzo punto di chiarezza: musica dal vivo e karaoke, quando sono “accessori” e quando no
Un chiarimento molto utile riguarda le forme di intrattenimento tipiche dei pubblici esercizi.
La circolare ricorda che il DM 19 agosto 1996 esclude dal proprio campo:
- i pubblici esercizi con strumenti musicali senza aspetto danzante e di spettacolo;
- quelli con karaoke non in sale appositamente allestite e con capienza non superiore a 100 persone.
Ma il punto decisivo è un altro: se l’intrattenimento diventa prevalente o comporta una trasformazione funzionale del locale, non ci si può più rifugiare nell’etichetta iniziale. Occorre valutare ciò che accade realmente e, se necessario, aggiornare l’inquadramento.
4. Quarto punto di chiarezza: DVR, lavoratori e tutela degli occupanti
La circolare aiuta anche a distinguere due piani che spesso, nella pratica, vengono sovrapposti:
- il DVR (D.Lgs. 81/2008) riguarda la tutela dei lavoratori;
- la sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza guardano alla tutela di tutti gli occupanti: clienti, utenti, visitatori, lavoratori e persone vulnerabili.
Inoltre, la circolare richiama che il piano di emergenza è richiesto anche per luoghi aperti al pubblico con oltre 50 persone presenti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di lavoratori.
Questo passaggio, letto alla luce di Crans-Montana, è essenziale: in un locale affollato, l’emergenza coinvolge un’intera comunità temporanea di persone.
Un principio decisivo: le condizioni di sicurezza devono reggere nel tempo
Tra i chiarimenti più importanti c’è il concetto che la sicurezza non è una fotografia iniziale, ma è una condizione da mantenere coerente nel tempo.
La circolare richiama la necessità di assicurare la permanenza delle condizioni di sicurezza e di adeguare prevenzione ed emergenza all’evoluzione delle modalità di esercizio.
È esattamente qui che molte tragedie maturano: quando il locale cambia, ma la sicurezza resta ferma.