IL DECRETO CER È IN VIGORE.
Dal 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il cosiddetto decreto CER. Vediamo di cosa tratta.
A cura di Matteo Marchesi
[Sustainability Consultant – Area Sostenibilità]
Dal 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il cosiddetto decreto CER, il provvedimento che legifera in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili (ovvero le cosiddette “CER”) e di autoconsumo allo scopo di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.
Cosa sono le CER? Sono le comunità energetiche rinnovabili, cioè un’organizzazione di clienti finali (formata da cittadini, PMI, enti ed autorità locali) che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti con l’obiettivo di perseguire benefici ambientali, economici o sociali all’interno della comunità o area locale in cui opera.
Questo decreto è un passo importante per le realtà che desiderano condividere l’energia. Il Decreto CER è il “pass” che si attendeva e che permette concretamente di dare il via alle comunità energetiche rinnovabili.
Anche NIER ha seguito con entusiasmo l’entrata in vigore del Decreto CER, perché da tempo affianchiamo realtà pubbliche e private nel loro percorso di costituzione in comunità energetiche.
DECRETO CER: PRINCIPALI DISPOSIZIONI.
Le disposizioni più rilevanti del decreto CER includono:
Contributo a Fondo Perduto
Le comunità che realizzano impianti nei comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono beneficiare di un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR. Questo incentivo mira a sostenere lo sviluppo complessivo di due gigawatt di capacità energetica rinnovabile.
Requisiti di accesso alla tariffa incentivante
- Potenza massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, non superiore a 1 MW
- Le Comunità energetiche rinnovabili risultano costituite alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi
- Gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte le CER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria
- Le CER o le altre configurazioni di condivisione dell’energia assicurano:
- completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall’accesso alla tariffa
- una rendicontazione annuale dei benefici conseguenti all’applicazione della tariffa premio facoltativamente in via preliminare con il Gestore Servizi Energetici (GSE) se il progetto può essere ammesso all’incentivo
- in caso di superamento di determinate soglie di condivisione dell’energia, destinazione dei benefici economici conseguenti a membri o soci delle CER diversi dalle imprese e/o utilizzo dei medesimi per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti.
Tariffa Incentivante Nazionale
Viene introdotta una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa su tutto il territorio nazionale. Entrambi i benefici, cioè il contributo a fondo perduto e la tariffa incentivante, sono cumulabili. Complessivamente, il decreto punta a favorire lo sviluppo di 5 GW di impianti di produzione di energia rinnovabile.
La Tariffa incentivante è riconosciuta per 20 anni sulla quota parte di energia elettrica condivisa, ed ha una Parte fissa ed una Parte variabile. Valgono le seguenti regole generali:
- La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia (Pz).
La tariffa incentivante aumenta al diminuire della potenza degli impianti e al diminuire del prezzo di mercato dell’energia (Pz).
Per accedere all’incentivo, la procedura prevede che la domanda al GSE sia fatta entro 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti.
SPESE AMMISSIBILI E MASSIMALI D’INVESTIMENTO CONTRIBUTO PNRR.
Sono ammissibili le seguenti spese:
- Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
- Fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
- Acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
- Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
- Connessione alla rete elettrica nazionale
- Studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
- Progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
- Direzione lavori e sicurezza
- Collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto
Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Limiti del costo di investimento massimo:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica procederà all’approvazione delle regole operative entro i prossimi 30 giorni. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) valuterà la proposta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) prima che quest’ultimo, in qualità di gestore principale, attivi i portali per la presentazione delle richieste entro 45 giorni dall’approvazione delle regole.
Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sottolinea l’importanza delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso nella transizione energetica del paese.
ANIE Confindustria ha accolto con favore le modifiche apportate al Decreto Legislativo Energia, in particolare l’eliminazione del contributo annuo di 10 euro/kW per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW. La Federazione ha evidenziato gli impatti negativi di questa misura sulla sostenibilità finanziaria degli investimenti in nuovi impianti.
Questi sviluppi rappresentano un passo significativo per l’Italia verso un futuro più sostenibile, potenziando la capacità del paese di generare energia pulita e ridurre l’impatto ambientale complessivo.