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17 Luglio 2019

DIRETTIVA UE 2019/904 PER RIDURRE L’INCIDENZA DI PRODOTTI IN PLASTICA SULL’AMBIENTE

Lo scorso 12 giugno 2019 è stata pubblicata su Gazzetta Ufficiale la direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. La Direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica, poiché l’85% ca. dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge dell’Unione hanno origine plastica, di questi il 50% sono oggetti monouso[1]. Vengono individuate pertanto classi di prodotti plastici monouso per i quali risulta opportuno ridurne il consumo (Allegato A) e delle altre per le quali vi è la necessità di vietarne l’immissione sul mercato (Allegato B). L’obiettivo primario è quello di diminuire sensibilmente entro il 2026 il quantitativo di prodotti monouso riportati nell’Allegato A rispetto al 2022 (primo periodo di riferimento).

Allegato A

1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi.
2) Contenitori, con o senza coperchio, usati per alimenti:
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento.  
Sono compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

Allegato B

1) Bastoncini cotonati;
2) Piatti e posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
3) Cannucce e agitatori per bevande;
4) Aste da attaccare a sostegno dei palloncini;
5) Contenitori per alimenti in polistirene espanso (vedi specifiche punto 2) Allegato A);
6) Contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
7) Tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi 8) Prodotti in plastica oxo-degradabile.

Le bottiglie per bevande, con una capacità fino a tre litri, potranno essere immesse sul mercato solo se i relativi tappi e coperchi restano ancorati al contenitore per l’intera durata d’uso prevista. Inoltre, per questa classe di materiali monouso viene fissato l’obiettivo di raggiungere al 2025 una percentuale di raccolta differenziata del 77% e di portarla al 90% entro il 2029. Per le bottiglie in PET (polietilene tereftalato) si introduce l’obbligo di impiego di almeno il 25% di plastica riciclata entro il 2025 e del 30% entro il 2030.

Inoltre, per prodotti quali assorbenti e tamponi igienici, salviette umidificate, prodotti del tabacco con filtri e tazze per bevande la Commissione Europea impone la presenza di apposita marcatura informativa che espliciti chiaramente ed in forma indelebile le modalità corrette di gestione del rifiuto (e quelle da evitare), nonché la presenza di plastica nel prodotto e gli effetti nocivi di una sua dispersione in ambiente e smaltimento improprio.

Si impone inoltre ad ogni Stato membro di istituire dei regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti in plastica monouso individuati dalla Direttiva[2] in termini di: costi di sensibilizzazione, costi della raccolta dei rifiuti (incusa infrastruttura, funzionamento, trasporto e trattamento rifiuti) e di rimozione di prodotti dispersi, successivo trasporto e trattamento.

Dato che entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione le sanzioni imposte per gli inadempienti; risulta opportuno che i produttori (fabbricanti, riempitori, venditori, importatori) individuino al più presto valide alternative atte alla sostituzione di materiali e prodotti ormai obsoleti con innovativi ed ammessi dalla Direttiva.

Link diretto al testo completo in IT:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN


L’articolo è stato redatto dal Dott. Daniele Cespi, Coordinatore Sostenibilità di NIER Ingegneria. 

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[1] prodotti non concepiti, progettati o immessi sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la loro vita essendo rinviati a un produttore per la ricarica o riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti.

[2] In breve oltre ai precedenti anche gli attrezzi da pesca in plastica, i pacchetti e gli involucri in materiale flessibile per alimenti e sacchetti in plastica per materiale leggero.

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