LA NORMATIVA PED E LE DIRETTIVE SULLE ATTREZZATURE A PRESSIONE IN ITALIA.
Una linea guida per muoversi meglio tra Normative PED, le Direttive e le sue applicazioni.
A cura di Paola Gonfia
[Area Sicurezza Occupazionale – Unità Health and Safety Consultancy]
PERCHÉ È DIFFICILE ORIENTARSI NELLA NORMA PED?
In Italia, districarsi nella giungla delle direttive ped e non è affatto facile.
Il primo motivo è dato dalla vastità del campo di applicazione delle leggi, delle normative ped che la compongono e dagli strumenti che coinvolgono:
- Apparecchiature e recipienti anche molto diversi fra loro (reattori, colonne, scambiatori, generatori di vapore, autoclavi, pressofiltri, accumulatori a pressione, presse pneumatiche ed essiccatori sotto pressione, estintori, pentole a pressione, silos a pressione, macchine per imbottigliamento di bevande e tanto altro);
- Le tubazioni di trasporto fluidi e i relativi accessori di sicurezza (valvole di sicurezza, dispositivi di limitazione attivati da pressione, temperatura, ecc.);
- Assiemi, definiti come gli assemblati di varie attrezzature, di cui almeno un’attrezzatura a pressione.
Il secondo motivo è il coinvolgimento di molteplici interlocutori per il completare l’iter tecnico e procedurale previsto dai vari riferimenti nazionali ed europei.
Nello specifico, le 2 macro categorie di figure coinvolte sono:
- Fabbricanti;
- Datori di lavoro.
IL RUOLO DEL FABBRICANTE NELLE NORME PED.
L’obiettivo principale della direttiva 2014/68/UE, che dal 2016 sostituisce la vecchia 97/23/CE, è indicare quali caratteristiche devono possedere le attrezzature o gli insiemi a pressione funzionanti a una pressione maggiore di 0,5 bar per poterli marcare CE e introdurli nel mercato comunitario.
Il fabbricante è l’interlocutore principale di questa direttiva, quello che ha il compito di realizzare attrezzature a pressione sicure. Inoltre, ha l’onere della marcatura CE dei prodotti fabbricati e la completa responsabilità a livello progettuale, costruttivo e di commercializzazione. In altre parole, deve far rispettare tutti i requisiti che sono imposti nella direttiva.
Dal punto di vista procedurale e tecnico, rispecchia totalmente l’iter certificativo di quelle Europee che sono nate contemporaneamente (Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva LVD 2014/35/UE, ecc.).
Come agisce la direttiva ped?
Traccia la strada da percorrere al fabbricante, sin dalla fase pre-progettuale di studio di fattibilità della costruzione di un’attrezzatura a pressione.
A livello generale, rientrano nel campo di applicazione della ped direttiva: valvole idrauliche, tubazioni, accessori di sicurezza, contenitori a pressione e, in generale, tutti i recipienti sottoposti ad una pressione relativa massima ammissibile PS superiore a 0.5 bar.
Le apparecchiature con pressione uguale o inferiore a 0,5 bar sono escluse dall’applicazione della normativa. Invece, se hanno una pressione superiore occorre valutare se rientrano nella legge.
Dopo aver definito se l’apparecchiatura è ricompresa nel campo di applicabilità della Direttiva 2014/68/UE, il passo successivo è la definizione della Categoria PED a cui appartiene.
Ora mettiamo a confronto questi parametri con le tabelle presenti nell’allegato II della normativa:
- Dimensioni dell’apparecchiatura (volume V per recipienti, diametro DN per tubazioni);
- Pressione massima ammissibile (PS);
- Temperatura minima/massima ammissibile (TS);
- Tipologia di fluido (gruppo I o gruppo II).
L’Analisi del Rischio viene fatta in base alla categoria di appartenenza. Serve per verificare e tracciare la corrispondenza ai Requisiti Essenziali di Sicurezza – riportati nell’Allegato I – la fedeltà alla costituzione del Fascicolo Tecnico e alla redazione del Manuale d’Uso e Manutenzione.
L’ultimo passaggio, prima di approdare sul mercato comunitario, riguarda la marcatura CE dell’apparecchiatura e la possibilità di ricorrere all’Organismo Notificato (per le Classi da II a IV).
Il numero di notifica elaborato dell’Organismo deve essere riportato sul certificato e sulla targa.
GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
I doveri del Datore di Lavoro sono tanti e tutti indicati nel D.Lgs. 81/2008 e nel Decreto tematico specifico D.M. 329/2004.
Tutte le installazioni degli impianti a pressione che fanno riferimento a quest’ultima legge devono essere segnalate, comunicate e denunciate all’INAIL. Successivamente, devono essere verificate periodicamente con i seguenti adempimenti:
- Dichiarazione di messa in servizio;
- Verifica di primo impianto;
- Verifiche di riqualificazione periodica.
LA DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO.
La Dichiarazione di messa in servizio è obbligatoria per tutti i recipienti semplici a pressione con volume V superiore a 25 litri (se PS superiore a 12 bar) oppure con volume V superiore a 50 litri (se PS inferiore a 12 bar).
La Dichiarazione deve essere trasmessa all’INAIL, sul portale applicativo CIVA, e all’ASL competente per territorio con un fascicolo tecnico che contiene questi documenti:
- Elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
- Schema di impianto;
- Relazione tecnica con le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
- Dichiarazione attestante che l’installazione è avvenuta in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso e di manutenzione;
- Verbale della verifica, dove è applicabile;
- Elenco dei componenti che operano in regime di scorrimento viscoso o sottoposti a fatica oligociclica.
PRATICA PED – LA VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO.
Le attrezzature o gli insiemi a pressione che rientrano nel campo di applicazione del DM 329/2004, quando vengono installati e assemblati dall’utilizzatore sull’impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
Nel caso più comune dei recipienti semplici, la verifica non è obbligatoria se la pressione PS è inferiore a 12 bar e se il prodotto fra il volume V (in litri) e la pressione PS (in bar) è inferiore a 8000.
La verifica deve essere richiesta dal Datore di Lavoro all’INAIL tramite l’applicativo CIVA e consiste in un controllo del funzionamento in sicurezza di attrezzature e insiemi, ma anche in un accertamento della loro corretta installazione in conformità alla normativa vigente e al manuale d’uso fornito dal fabbricante.
LE VERIFICHE DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICHE.
Tutti i sistemi e le attrezzature a pressione possono continuare a essere tenuti in esercizio solo se sono sottoposti alle verifiche di riqualificazione periodiche.
Sono obbligatorie per tutti i recipienti soggetti a corrosione e per tutti quelli non soggetti a corrosione. Quali sono le condizioni che devono sussistere? Queste:
- Se la pressione PS è superiore a 12 bar;
- Se PS è inferiore o uguale a 12 bar e
- Se il prodotto fra il volume V (in litri) e la pressione PS (in bar) è superiore a 12000.
Infine, sono esclusi dai controlli periodici, tutti i recipienti che:
- Contengono fluidi del gruppo 2, eccetto il vapore d’acqua;
- Non sono soggetti a corrosione interna o esterna;
- Presentano pressione PS inferiore o uguale a 12 bar;
- Il prodotto fra il volume V (in litri) e la pressione PS (in bar) è inferiore a 12000.