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IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE AL TEMPO DEL COVID-19

26 Maggio 2020

Dott.ssa Marta Cassenti; Ing. Rita Mangiaracina; Ing. Marco Lagattolla - NIER Ingegneria S.p.A.

Con l’avvento dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ci si è trovati davanti alla necessità di coniugare le misure di contenimento e di prevenzione volte a prevenire la diffusione del virus e l’obbligo di assolvere a requisiti normativi in scadenza.

Per i trasportatori, tale necessità ha trovato un riscontro negli Accordi Multilaterali, sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in tema di trasporto di Merci Pericolose, nazionale e internazionale, ADR (strada) e RID (ferrovia).

In particolare:

  • l’Accordo Multilaterale ADR M325 e RID 2/2020 ha prorogato la validità delle ispezioni periodiche e intermedie delle cisterne e dei certificati di approvazione dei veicoli ADR in scadenza tra il 1° marzo e il 1° agosto 2020 fino al 30 agosto 2020.
  •  l’Accordo Multilaterale ADR M326 e RID 3/2020 ha prorogato i controlli periodici sui recipienti a pressione e recipienti criogenici chiusi, per alcuni gas della Classe 2 fino al 31 agosto 2020, in deroga al termine previsto dalle Istruzioni di Imballaggio P200 e P203.
  • l’Accordo Multilaterale ADR M327 e RID 4/2020 ha prorogato controlli intermedi e periodici cisterne mobili e contenitori per gas ad elementi multipli “UN” in scadenza tra il 1° marzo e il 1° agosto 2020, fino al 31 agosto 2020.
  • L’Accordo Multilaterale ADR M324 in deroga alle disposizioni del primo paragrafo dell’8.2.2.8.2 estende al 30 novembre 2020 la validità di tutti i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose che scadono tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020

In particolare, limitatamente ai gas indicati in nota[1], con questi accordi diventa possibile trasportare, in deroga al capitolo 4.1.6.10, gas all’interno di recipienti che hanno superato la data di validità delle prove periodiche indicate nelle istruzioni di imballaggio P200 (recipienti a pressione) e P203 (recipienti criogenici).

Mentre, per Istruzioni di Imballaggio intendiamo una vera e propria “guida” che identifica in maniera chiara le tipologie di imballaggi/recipienti e le relative caratteristiche che devono avere per effettuare un trasporto in sicurezza e in conformità alle disposizioni dell’Accordo ADR/RID.

Con le proroghe sopra indicate è stato quindi concesso alle Aziende trasportatrici di continuare operare all’interno del territorio nazionale e in tutti i Paesi firmatari di ogni singolo Accordo potendo così far fronte alle richieste, seppur in molti casi ridotte, di trasporto di merci pericolose.

Se da un lato sono state concesse deroghe in merito alle ispezioni periodiche e intermedie per le quali il traportatore non può far altro che prenotare le ispezioni, affidarsi all’esperienza e professionalità del tecnico dell’Ufficio della Motorizzazione Civile chiamato ad effettuare tali verifiche e aspettare il rilascio del Certificato di Ispezione, NESSUNA DEROGA è stata concessa sui controlli che deve far in campo di sua esclusiva competenza come indicato nel capitolo 1.4.2. dell’ADR/RID “Obblighi dei principali operatori”.

Quindi prima di mettersi in strada ciascun trasportare deve verificare che:

  • il proprio mezzo sia dotato di tutti gli equipaggiamenti previsti dall’ADR/RID come mezzi di estinzione incendio, equipaggiamenti di protezione individuale e gli eventuali equipaggiamenti supplementari in funzione della classe della merce pericolosa trasportata;
  • assicurarsi che siano state apposte le etichette e/o marchi sui colli e le placche e/o pannelli sui mezzi;
  • siano presenti a bordo le Istruzione scritte di sicurezza nella lingua del Conducente e di ogni eventuale membro dell’equipaggio;
  • il veicolo non presenti difetti manifesti come perdite e fessure;
  • verificare che il veicolo non sia sovraccarico;
  • sia presente la documentazione predisposta dallo speditore con tutte le informazioni prescritte dall’ADR/RID conformemente al Capito 5.4. Nel caso in cui si faccia ricorso al trattamento elettronico dei dati è necessario assicurarsi che questi durante il trasporto siano disponibili e consultabili al pari della documentazione cartacea.

Certamente dato i numerosi controlli sopra descritti si potrebbe pensare che sia in capo al solo trasportatore la responsabilità di effettuare un trasporto in sicurezza e non c’è niente di più sbagliato nel pensare in questi termini.

Questo perché lo SPEDITORE ha dei precisi obblighi da rispettare oltre alla preparazione dei documenti di trasporto che non possono essere assolti solo affidando ad Aziende trasportatrici qualificate la propria merce da trasportare.

Lo speditore, infatti, in generale ha “l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni ADR/RID” e l’unico modo per assolvere a quanto prescritto è verificare in campo, prima dell’affidamento delle merci da trasportare, che il trasportatore abbia provveduto ad effettuare tutte le verifiche in capo ad esso.

Trasportatore e speditore sono quindi le principali figure coinvolte nel trasporto delle merci pericolose e pertanto non si può parlare di responsabilità unilaterale nella sicurezza del trasporto ma piuttosto di corresponsabilità tra questi due operatori.

Molti potrebbero porsi alcune domande come “in questo contesto, in cui da una parte è stato ed è ancora necessario un controllo stringente degli accessi  al fine di limitare il rischio di contagio da Covid-19 (mascherine, controllo della temperatura, distanziamento, ecc.) e dove molti autisti potranno avere la documentazione del mezzo o la propria patente scaduta, come previsto da normativa, si ritiene necessario effettuare i controlli previsti in caso di ingresso o spedizione di merci pericolose all’interno degli stabilimenti industriali?

La risposta è solo una: Certamente sì!

L’esistenza della corresponsabilità del trasportatore e speditore in merito al trasporto delle merci pericolose è evidente nell’articolo 168 del Codice della Strada che prevede, in caso di infrazioni, sanzioni amministrative pecuniarie a tutti i soggetti coinvolti (conducente, impresa di trasporto, committente del trasporto) oltre che l’eventuale riduzione dei punti sulla patente e le sanzioni accessorie a seguito del ritiro della patente nei casi previsti.

Le sanzioni previste riguardano:

  • Idoneità del veicolo, etichettatura del veicolo e dei colli, operazioni di carico e scarico (Art. 168 comma 9)
  • Equipaggiamenti di bordo e documenti per il trasporto (Art. 168 comma 9bis)

Nella catena di trasporto gli altri eventuali operatori coinvolti possono essere gli imballatori, i caricatori e i riempitori figure delle quali può avvalersi lo speditore la cui professionalità e preparazione è determinante per poter effettuare un trasporto in conformità alle disposizioni ADR garantendo così un trasporto in sicurezza.

L’ultimo anello di questa catena è il destinatario al quale non aspetto solo il compito di scaricare la merce arrivata ma anche di verificare che siano state rispettate tutte le disposizioni ADR.

Oltre al rischio sanzionatorio, è inoltre, anzi si ritiene fondamentale e prioritario considerare le potenziali conseguenze per la sicurezza e la salute umana e dell’ambiente che potrebbero insorgere in caso di incidente coinvolgenti mezzi trasportanti merci pericolose.

La letteratura, in merito alle banche-dati incidentali nel trasporto di merci pericolose, ci dice che la causa primaria degli incidenti dovuti a perdita spontanea dal mezzo di contenimento di merce pericolosa risiede frequentemente nel guasto del mezzo stesso; ne consegue che un’intensificazione della frequenza di ispezione e manutenzione dei suddetti mezzi, oltre ad una scrupolosa attenzione durante i controlli in capo a tutti gli operatori coinvolti potrebbe ridurre le perdite spontanee.

Risulta, quindi, fondamentale, in questo periodo di applicazione delle proroghe previste dagli accordi menzionati, porre ancor maggiore attenzione alle prescrizioni definite dalla Normativa ARD/RID, in particolare:

  • assicurarsi, prima del riempimento delle cisterne, che queste e i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico,
  • rispettare, durante il riempimento della cisterna, le prescrizioni concernenti le merci pericolose in compartimenti contigui,
  • osservare scrupolosamente le prescrizioni concernenti il carico e alla movimentazione previste da ARD/RID,
  • assicurarsi visivamente che i carri e i carichi non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti,
  • assicurarsi che gli equipaggiamenti/dotazioni (DPI individuali e di emergenza) prescritte nelle istruzioni scritte ai sensi di ARD/RID si trovino a bordo del veicolo,
  • assicurarsi che siano apposte le placche, i marchi ed i pannelli arancioni conformemente al capitolo 5.3 del RID/ADR, al fine della rapida identificazione del pericolo;
  • assicurare il rispetto delle norme relative al fissaggio del carico, come una delle maggiori cause connesse a ribaltamenti dei mezzi in curva, nei raccordi e svincoli di accesso alle strade a scorrimento veloce.

L’introduzione delle misure di sorveglianza COVID-19 sugli accessi e sui fornitori, potrebbero essere sfruttate come un momento per ognuno degli operatori coinvolti nella catena di trasporto di merci pericolose (speditore, imballatore, caricatore, riempitore, trasportatore) in cui esaminare l’efficacia delle prassi e delle procedure messe in campo dalla propria Azienda per effettuare la movimentazione delle merci (compresi ovviamente i rifiuti pericolosi) in condizioni ottimali di sicurezza e nel rispetto della normativa ADR/RID.

Il tema della sicurezza legata al trasporto di merci pericolose è sicuramente un argomento molto complesso che porta con sé la gestione di grandi responsabilità (in particolare in caso di incidente) motivo per il quale è indispensabile conoscere in modo approfondito i pericoli connessi alla materia pericolosa da trasportare e tutte le disposizioni legislative da applicare per assicurare che il trasporto avvenga in modo sicuro.

I soggetti coinvolti a vario titolo nella catena di trasporto ADR/RID trovano un supporto nella figura del Consulente ADR/RID (“Dangerous Goods Safety Advisor”) figura prevista dal D.Lgs. n. 40 del 4 febbraio 2000, successivamente aggiornato con il D. Lgs. n. 35 del 27 gennaio 2010.

Il consulente è una figura obbligatoria, ad accezione di casi di esenzione, per le aziende che svolgono per conto proprio o per conto terzi il ruolo di speditore, trasportatore, imballatore, caricatore, riempitore e scaricatore.

NIER offre il suo supporto e consulenza per una corretta ed efficace gestione del trasporto nazionale ed internazionale di merci (compresi i rifiuti pericolosi) per tutte le modalità di trasporto (strada, ferro, nave ed aereo). Per approfondimenti vi invitiamo a visitare il nostro sito https://www.niering.it/trasporto-merci-pericolose-consulenza-adr/


[1] Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri UN: UN 1002, UN 1013, UN 1046, UN 1070, UN 1072, UN 1660, UN 1956, UN 3156, UN 3157.

Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri UN: UN 1073, UN 1963, UN 1977.

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