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10 Dicembre 2021

NUOVA NORMATIVA ANTINCENDIO? NE ARRIVANO TRE.

A Ottobre 2021, La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato i nuovi decreti Controlli, GSA e Minicodice.

A cura di Paola Gonfia
[Area Sicurezza Occupazionale – Linea Consulenziale e Macchine]

COSA DICE IL NUOVO DECRETO MINISTERIALE ANTINCENDIO?

L’approccio al nuovo decreto antincendio inizia con il “pensionamento” del Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998. Da ottobre 2021 è diventato ufficiale e lascia spazio a un codice normativo di nuova generazione, molto più orientato verso l’approccio prestazionale e la capacità di dialogare con il Codice di Prevenzione Incendi DM 03/08/2015.

Ed ecco che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei tre nuovi Decreti Ministeriali in attuazione all’Art.46 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 sancisce un vero cambio di passo.

Nella loro globalità definiscono dei precisi criteri che hanno l’obiettivo di indicare:

  • Misure che evitano l’insorgere di un incendio e che ne limitano le conseguenze;
  • Regole precauzionali di esercizio;
  • Metodi di controllo e manutenzione degli impianti antincendio, oltre che delle attrezzature antincendio;
  • Criteri per la gestione delle emergenze;
  • Le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti e la formazione del personale addetto.

Tutti e tre i DM antincendio entreranno in vigore a ottobre 2022, a un anno esatto dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questo tempo servirà agli Enti competenti per rilasciare FAQ e chiarimenti, ma sarà utile anche alle attività coinvolte per adeguarsi.

Ora entriamo nel dettaglio dei d.m. antincendio per vedere come cambieranno i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

NUOVA NORMATIVA ANTINCENDIO: NUOVI CRITERI PER I CONTROLLI.

Cosa prevede il nuovo Decreto Controlli? Analizza le regole generali per il controllo e la manutenzione degli impianti antincendio, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza .

Il DM 01/09/2021 abroga e sostituisce l’articolo 3, comma 1, lettera E, l’articolo 4 e l’allegato VI del D.M. 10 marzo 1998.

La principale novità rispetto al precedente d.m antincendio è nell’introduzione di una qualifica specifica per i manutentori di impianti, attrezzature e di dispositivi di sicurezza antincendio.

L’allegato 1 definisce gli obblighi del datore di lavoro e conferma la necessità di dotarsi di un registro dei controlli. Uno strumento fondamentale per annotare tutte le operazioni che riguardano gli interventi periodici di manutenzione sulle attrezzature, gli impianti e tutti i dispositivi di sicurezza antincendio presenti.

Devi sapere che per ogni tipologia di sistema (SEFFC, SENFC, sprinkler, estintori, idranti, IRAI, EVAC, ecc.), viene scelta la norma tecnica (TS) da prendere come riferimento nell’individuazione dei parametri e delle specifiche di verifica e manutenzione secondo la regola dell’arte.

L’allegato 2 definisce tutte le specifiche che il personale incaricato delle manutenzioni degli impianti antincendio deve possedere, le attrezzature e le dotazioni che deve possedere, compresa la struttura dei corsi formativi da portare a termine e i requisiti richiesti ai docenti per la teoria e la pratica. L’attestazione definitiva viene data dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dopo una specifica valutazione.

GSA RINNOVATA.

Un nuovo punto di riferimento che approfondisce la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza.

Il “Decreto GSA” DM 02/09/2021 abroga e sostituisce all’art. 3 comma 1 lett. f, l’art. 5, l’art. 6 e l’art. 7 del D.M. 10 marzo 1998.

È in parte sviluppato sulla strategia S.5 del Codice di Prevenzione Incendi come modificato dal D.M. 18/10/2019.

Cosa contiene?

Tutti i criteri di gestione in esercizio e in emergenza della sicurezza antincendio dell’attività lavorativa.

Cosa Definisce?

I contenuti, la periodicità dei corsi di formazione degli addetti antincendio e le competenze richieste dai docenti dei corsi.

Il contenuto del Decreto, inoltre, conferma l’obbligo del Datore di Lavoro di adottare tutte le misure necessarie per la gestione della sicurezza antincendio sia in esercizio ordinario che in emergenza.

Vengono modificate, invece, le condizioni che obbligano la redazione del Piano di Emergenza Interno.

nuova normativa antincendio

Oltre ai luoghi di lavoro dove ci sono almeno dieci lavoratori e quelli soggetti ai controlli di prevenzione incendi, vengono introdotti anche quelli aperti al pubblico, caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Per tutti i luoghi di lavoro che non rientrano in queste tre categorie, viene richiesta l’applicazione di procedure semplificate.

Cosa succede se ci sono più società all’interno dello stesso edificio? Si prospettata la necessità di elaborare un Piano di Emergenza congiunto.

Per quanto riguarda la formazione dei profili che svolgono attività come:

  • La prevenzione degli incendi;
  • La lotta antincendio;
  • La gestione delle emergenze;

sono stati definiti nuovi percorsi con durata e contenuti dei corsi diversificati per tre livelli di rischio.

Viene introdotto l’obbligo di aggiornamento almeno quinquennale con la possibilità di sfruttare gli strumenti multimediali e la formazione a distanza (FAD).

Un’altra novità riguarda è la qualifica per i docenti responsabili della formazione degli addetti antincendio, con percorsi diversificati per la teoria e per la pratica. Inoltre, nasce la possibilità di una prequalifica ottenuta con un corso di formazione oppure grazie all’esperienza professionale. Infine, non bisogna dimenticare che per ogni docente è richiesto l’aggiornamento quinquennale della qualifica.

MINICODICE, GRANDE IMPORTANZA.

Abbraccia le linee generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Il DM 03/09/2021 abroga e sostituisce all’art.1, l’art. 2, l’art. 3 comma 1 lettere a, b, c, d, l’art. 3 comma 2 art. 4, art. 8, art. 9, allegati I, II, III, IV, V del D.M. 10 marzo 1998.

Anche questo Decreto stabilisce le basi per la realizzazione e l’esercizio della sicurezza antincendio delle attività a “basso rischio d’incendio”.

La legge introduce un approccio “a strategie” con criteri simili a quelli del Codice di Prevenzione Incendi (esclude reazione e resistenza al fuoco). Sono regole semplificate, ma applicate a realtà con un rischio di incendio ridotto rispetto a quelle soggette a controlli.

Nello specifico, si definiscono a “basso rischio di incendio” tutte le attività che soddisfano questi requisiti:

  • Non sono soggette e non sono dotate di specifica regola tecnica verticale;
  • Hanno un affollamento complessivo inferiore a 100 occupanti;
  • Hanno una superficie lorda complessiva inferiore a 1000 m2;
  • Hanno piani che si trovano a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • Detengono o trattano materiali combustibili in quantità inferiori a qf < 900 MJ/m2;
  • Non detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • Non realizzano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Il Documento di Valutazione del Rischio Incendio è da intendersi come un DVR ai sensi del D.lgs. 81/2008 a tutti gli effetti.

Inoltre, viene sottoscritto che questa norma deve contenere sia le misure di prevenzione e protezione applicate sotto l’indicazione dei responsabili, i termini temporali di messa in campo delle stesse, la necessità di aggiornamento (art. 29 comma 3 D.Lgs. 81) e le sanzioni.

Infine, viene esplicitato che la valutazione dei rischi di incendio deve essere coerente e complementare con quella del rischio esplosione.

LE DOMANDE SONO LA NORMA.

Sappiamo bene quanto Formazione e Informazione siano fondamentali per ogni realtà, per questo mettiamo a disposizione i nostri formatori qualificati su tutto il territorio. Se hai bisogno del nostro supporto o vuoi informazioni sulla Progettazione e la Valutazione del Rischio Incendio, scrivici a: BD@nier.it


L’applicazione per prenotare gli spazi lavorativi in comune.

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