NUOVO ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE LAVORATORI: LA BOZZA DEFINITIVA.
Con una nota del 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la bozza del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione lavoratori in materia di salute e sicurezza.
A cura di Veronica Mazzoni
[Responsabile Unità Formazione – Area Sicurezza Occupazionale]
Il nuovo “Accordo” intende dare risposta a quanto previsto al comma 2 dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Qual è l’obiettivo di questa bozza definita dedicata all’Accordo Stato Regioni formazione dei lavoratori?
Quello di essere il riferimento unico per tutti gli aspetti che concorrono all’attività formativa estesa a tutti gli attori del sistema aziendale, differenziata in base al ruolo o al profilo di rischio, iniziale e di aggiornamento, efficace e ben caratterizzata per: contenuti, durata, periodicità, soggetti formatori, modalità di effettuazione (es. strumenti didattici, introduzione di nuove tecnologie, organizzazione delle aule, tutoring, verifiche dell’efficacia ecc.).
Il testo ripropone in modo forte la centralità del tema della formazione, esso sana una serie di carenze presenti nel sistema delle regole attuali ma rende anche evidente la necessità per tutte le aziende di avere a disposizione un sistema che consenta di gestire e monitorare il processo formativo con carattere continuativo.
Tuttavia parliamo di una bozza di Accordo, e non di un documento ufficiale, del quale non si conoscono ancora i tempi di approvazione (si ipotizza dopo l’estate).
In questo articolo vediamo di capire meglio cos’è il nuovo Accordo Stato Regioni e le principali novità in tema di formazione alla sicurezza sul lavoro.
COSA CAMBIA.
Tra le novità presenti nella bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni, per quanto riguarda i percorsi formativi, i principali cambiamenti riguardano la formazione di:
- datori di lavoro: il corso avrà una durata minima di 16 ore e andrà completato entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta. È previsto anche un modulo aggiuntivo “cantieri” da 6 ore. L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale e avrà durata minima di 6 ore;
- preposti: la durata del corso passa da 8 a 12 ore, e non sarà possibile erogare la formazione in modalità e-learning (base e aggiornamento). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza biennale, con durata minima di 6 ore;
- dirigenti: la durata del corso si riduce da 16 a 12 ore, ma verrà previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” da 6 ore (per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale, con durata minima di 6 ore.
Sono stati inseriti, inoltre, corsi di formazione per macchine/attrezzature precedentemente non normate, ovvero:
- macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica);
- caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica);
- carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore di pratica per entrambe le tipologie di carroponti.
Dal punto di vista dell’organizzazione dei corsi, invece, vengono fornite alcune indicazioni che il formatore dovrà considerare, ad esempio:
- il numero massimo dei partecipanti, per ogni corso, passa da 35 discenti ma di 30 (limite non valido per i corsi in modalità e-learning);
- per le attività formative pratiche, il rapporto docente/discente non dovrà essere superiore a 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
- andrà tenuto un registro di presenza dei partecipanti, in formato cartaceo o elettronico;
- sarà necessaria la frequenza minima del 90% delle ore formative per l’accesso alla verifica finale dell’apprendimento;
- le verifiche di apprendimento v disciplinate
- dovrà essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico.
I SOGGETTI FORMATORI.
Nella bozza del nuovo Accordo Stato Regioni, i soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento (compresi seminari e convegni) vengono classificati come:
- soggetti “istituzionali”;
- soggetti “accreditati”;
- altri soggetti.
Dei primi fanno parte le amministrazioni pubbliche (es. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, della salute, dell’ambiente, dell’interno, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Università, istituzioni scolastiche, INAIL, INL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco – o corpi provinciali per Trento e Bolzano – Formez, SNA, Ordini e collegi professionali) e le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale.
I soggetti “accreditati” devono avere il possesso dell’accertamento regionale per la formazione e devono aver maturato almeno tre anni di esperienza documentata in materia di salute e sicurezza. Limitatamente ai corsi di formazione per i lavoratori, preposti e dirigenti è invece sufficiente il solo accreditamento regionale, non anche l’esperienza triennale.
Infine, rientrano tra gli “altri soggetti”:
- i fondi interprofessionali di settore, nel caso in cui il loro statuto li identifichi come erogatori diretti di formazione;
- gli Organismi Paritetici, come individuati dall’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo;
- le associazioni sindacali di datori di lavoro o dei lavoratori di maggiore rappresentatività a livello nazionale (secondo criteri quali: presenza di sedi in almeno metà delle province italiane, distribuite tra nord, centro, sud e isole; consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione).
In generale, la bozza dell’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore, durante il quale potranno essere erogati i corsi conformi alle norme abrogate (preposti 8 ore, dirigenti 16 ore, ecc)
Per i corsi dirigenti da erogare entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
Infine, rientrano tra gli “altri soggetti”:
- i fondi interprofessionali di settore, nel caso in cui il loro statuto li identifichi come erogatori diretti di formazione;
- gli Organismi Paritetici, come individuati dall’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo;
- le associazioni sindacali di datori di lavoro o dei lavoratori di maggiore rappresentatività a livello nazionale (secondo criteri quali: presenza di sedi in almeno metà delle province italiane, distribuite tra nord, centro, sud e isole; consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione).
In generale, la bozza dell’Accordo Stato Regioni prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore, durante il quale potranno essere erogati i corsi conformi alle norme abrogate. Per i corsi dirigenti da erogare entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
CONCLUSIONI SULL’ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE LAVORATORI.
Il nuovo “Accordo” intende fornire (con ritardo – la legge 215/2021 di conversione del decreto-legge 146/2021 richiedeva l’approvazione di un Accordo unico sulla formazione entro il 30 giugno 2022) risposta a quanto previsto al comma 2 dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. L’obiettivo è quello di essere il riferimento unico per tutti gli aspetti che concorrono ad effettuare un’attività formativa estesa a tutti gli attori del sistema aziendale, differenziata in base al ruolo o al profilo di rischio, iniziale e di aggiornamento, efficace e ben caratterizzata per: contenuti, durata, periodicità, soggetti formatori, modalità di effettuazione (es. strumenti didattici, introduzione di nuove tecnologie, organizzazione delle aule, tutoring, verifiche dell’efficacia ecc.).
Il testo ripropone in modo forte la centralità del tema della formazione, sana una serie di carenze presenti nel sistema delle regole attuali ma rende evidente la necessità per tutte le aziende di avere a disposizione un sistema che consenta di gestire e monitorare il processo formativo con carattere continuativo.
Con le nuove regole dovrebbero uscire definitamente di scena i formatori improvvisati per lasciare spazio a soggetti che possano supportare le aziende nel processo formativo in tutte le fasi dello stesso: definizione delle esigenze, destinatari, convocazioni, gestione delle aule, supporto ai discenti, verifica dell’efficacia a fine corso e nei tempi successivi, archiviazione degli attestati. Cresceranno inevitabilmente i costi di gestione del processo ma si auspica che ciò possa servire ad avere lavoratori più informati, consapevoli e con un più alto senso di responsabilità.
Tuttavia parliamo di una bozza di Accordo, e non di documento ufficiale, del quale non si conoscono ancora i tempi di approvazione.