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29 Ottobre 2021

Piani di emergenza esterna per impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti e centri di raccolta: nuove scadenze

Il DPCM del 27 agosto 2021 ha approvato le Linee Guida per la predisposizione e l’invio alla Prefettura, entro il 7 dicembre 2021, dei documenti necessari per la stesura dei Piani di Emergenza Esterna.

Articolo a cura di Rita Mangiaracina e Samuele Rinaldi, Unità Grandi Rischi, Area Sostenibilità Integrata NIER Ingegneria

In data 7/10/2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DPCM contenente le nuove “Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”.

Il documento approva le linee guida per la predisposizione e l’invio alla Prefettura dei documenti necessari per la stesura dei Piani di Emergenza Esterna, riprendendo quanto era stato già richiesto dal decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

A seguito di tale Decreto, gli stabilimenti di stoccaggio e trattamento rifiuti che avevano redatto il Piano nel 2019, hanno l’obbligo di aggiornarlo seguendo la nuova metodologia indicata dalle linee guida e hanno l’onere di trasmettere al Prefetto di competenza tutte le informazioni e la documentazione utile per l’elaborazione del piano di emergenza esterno (PEE).

La consegna della documentazione alla Prefettura deve essere effettuata entro 60 giorni dall’uscita del presente decreto, pertanto entro il 7 dicembre 2021.

Tale scadenza è da riferimento anche per quegli impianti di stoccaggio e trattamento che nel 2019 non avevano trasmesso le informazioni alla Prefettura, ovvero nel caso in cui le valutazioni di rischio avevano portato all’assenza di scenari con impatti potenziali all’esterno degli stabilimenti.

QUALI SONO GLI IMPIANTI INTERESSATI DAL DECRETO?

Gli impianti interessati dal Decreto sono:

  • Impianti di stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 138
  • Impianti stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006;
  • Impianti trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006;
  • Centri di raccolta comunali e intercomunali (novità delle linee guida).

QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO?

Oltre ai centri di raccolta, che si aggiungono alla lista degli impianti, la novità principale, introdotta con le linee guida, riguarda il metodo con cui dovranno essere valutati i rischi d’impianto e gli impatti degli scenari incidentali ritenuti credibili.

In particolare, tali linee guida introducono un Metodo ad indice da cui si ottiene un indice di rischio attribuito in funzione di molteplici fattori, comprese le misure di prevenzione e protezione presenti nell’impianto.

In funzione dell’indice di rischio calcolato, sono indicate le distanze di riferimento da considerare ai fini della pianificazione dell’emergenza.

Le linee guida contengono, inoltre, indicazioni per la predisposizione del modello di intervento per la gestione dell’emergenza da attuare secondo livelli progressivi ed in coordinamento con le Autorità e gli Organismi di Soccorso preposti alla gestione di tali eventi.

IL RUOLO DI NIER

In questo contesto NIER si pone a fianco del cliente mettendo a disposizione la propria esperienza nella predisposizione dei documenti necessari da inviare alla Prefettura e nella analisi e valutazione di Rischio propedeutico alla stesura dei Piani stessi.

Siamo felici di potervi supportare nella predisposizione dei Piani di Emergenza Esterna: scrivici a BD@nier.it

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