PRIME INDICAZIONI SUI PIANI DI EMERGENZA PER I GESTORI DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI
Il 13/02/2019, è stata diramata una nuova circolare del Ministero dell’Interno e MATTM che ha come oggetto “Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti”.
Il documento si riferisce al nuovo adempimento di legge introdotto a dicembre 2018 (scadenza 4 marzo 2019) che prevede la predisposizione di Piani di emergenza per la gestione di incidenti rilevanti per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.
Si tratta di un documento che chiarisce alcuni dubbi interpretativi sul campo di applicazione e, soprattutto, definisce in modo preciso quali informazioni debbano essere trasmesse dai gestori alle Prefetture al fine di predisporre i Piani di Emergenza Esterni.
Riguardo al campo di applicazione, la circolare conferma alcune linee interpretative già condivise da molti esperti del settore e mette ancor più in chiaro come il numero e la varietà di soggetti a cui è rivolta sia molto più ampio di quanto da alcuni inizialmente ipotizzato.
Le novità più importati, però, riguardano le informazioni che i gestori dovranno inviare alle Prefetture.
Sono due le cose da sapere:
- il documento da inviare è una relazione tecnica con contenuti ben definiti ed una serie di planimetrie / elaborati grafici in allegato
- tale documento, deve essere inviato da tutti i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che sia stato valutato credibile o meno l’insorgere di un incidente rilevante.
In sintesi, i contenuti del documento da inviare, possono essere così riassunti:
- Dati anagrafici
- Planimetrie (l’ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità, …)
- Piante (aree all’aperto ed edifici, layout dell’impianto, …)
- Descrizioni (delle attività/impianti, quantitativi, tipologie di rifiuti, …)
- Informazioni sulle possibili conseguenze in caso di incidente
- Procedure di emergenza
È importante ricordare, infine, che l’art. 26 bis della Legge 132, prevede una scadenza: il 4 marzo per la predisposizione del Piani di Emergenza Interna.
Ovviamente le informazioni per la Prefettura dovranno essere inviate una volta emesso il PEI; la legge non indica una scadenza precisa per questo, ma è ragionevole considerare che l’invio vada fatto contestualmente all’emissione del Piano.
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