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16 Settembre 2022

FORMAZIONE ANTINCENDIO – PRINCIPALI NOVITÀ.

Le novità sulla formazione e gestione dell’antincendio all’interno dell’ambiente di lavoro contenute nel Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021.

A cura di Veronica Mazzoni
[Responsabile Communication & Training – Area Sicurezza Occupazionale]


Il 2 settembre del 2021 è stato pubblicato il nuovo decreto sulla gestione della sicurezza antincendio che va a sostituire quello del 10 marzo del 1998 sulla formazione e sulla gestione dell’antincendio all’interno dell’ambiente di lavoro. Le novità trattano una diversa nomenclatura dei livelli di rischio, la frequenza dell’aggiornamento e le modalità formative.

IL DECRETO DI SETTEMBRE 2021 ENTRERÀ IN VIGORE IL 04 OTTOBRE 2022.

IL DECRETO È COMPOSTO DA 8 ARTICOLI E 5 ALLEGATI:

  • Allegato I – Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
  • Allegato II – Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
  • Allegato III – Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
  • Allegato IV – Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
  • Allegato V – Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

1. CAMBIA LA FREQUENZA DELL’AGGIORNAMENTO.

Una prima grande novità riguarda la cadenza dell’attività di aggiornamento degli addetti antincendio.

Il decreto riporta al comma 5 dell’art.5, che la frequenza di specifici corsi di aggiornamento ha cadenza almeno quinquennale e non più triennale.

Se al momento dell’entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 04/10/2023.

Eventuali corsi già programmati ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 entro il 04/10/2022 potranno essere completati entro sei mesi (aprile 2023).

2. CAMBIANO LE DENOMINAZIONI DEI CORSI.

Il Decreto fornisce una nuova nomenclatura ai corsi antincendio, ma mantiene la classica configurazione di tre diversi gruppi in base a quelle che sono le diverse attività e la loro classificazione di rischio incendio:

Attività Livello 1: il vecchio Antincendio Rischio Basso, ovvero tutte quelle attività che, in base al tipo di produzione, ha la bassa presenza di sostanze e/o materiale;

Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 2, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica)

Attività di Livello 2: il vecchio Antincendio Rischio Medio, cioè tutte quelle attività che, in base al tipo di produzione, presenta diverse sostanze e/o materiale infiammabili con probabilità di propagazione;

Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 2, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

Attività di Livello 3: il vecchio Antincendio Rischio Alto, ovvero tutti quei luoghi nei quali sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e forti probabilità di propagazione delle fiamme.

Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 3, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

3. METODOLOGIE DIDATTICHE.

Il decreto prevede che per l’attività teorica di formazione e aggiornamento, vengano utilizzate metodologie di apprendimento innovative.

La divulgazione dei contenuti formativi potrà essere veicolata da linguaggi multimediali e strumenti informatici.

Sarà anche possibile sfruttare, oltre alla formazione in presenza, la formazione in videoconferenza.

Invece, resta vietata la formazione in e-learning.

4. COME CAMBIA LA PARTE PRATICA DEL CORSO ANTINCENDIO

Secondo le nuove linee guida, è prevista una parte pratica da svolgere in presenze per tutti i livelli di rischio.

Precedentemente, la formazione antincendio rischio basso (nuovo Livello 1 comprendeva la visione di video o immagini delle attrezzature da utilizzare durante un’emergenza incendio.

Con il nuovo decreto anche chi ricopre il ruolo di addetto antincendio per le aziende di Livello 1, dovrà svolgere una parte pratica presso il campo prove.

DALLE PAROLE AI FATTI .

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