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19 Ottobre 2022

SCHEDE DI SICUREZZA (SDS): NOVITÀ 2023.

Un’importante scadenza prevista dalla normativa REACH è vicina e riguarda le schede di sicurezza (SDS) o documento MSDS (Material Safety Data Sheet).

A cura di Ester Mancini
[Consulente Unità Grandi Rischi – Area Sostenibilità]


COSA CAMBIA PER LE SDS.

A partire dal 01/01/2023, tutte le SDS devono essere realizzate in conformità al formato aggiornato ai sensi del Regolamento UE. N. 878/2020.

Il Regolamento UE N. 878/2020, entrato in vigore il 16 Luglio 2020, ha sostituito le disposizioni previste dal precedente Regolamento UE N. 830/2015 e introdotto importanti novità riguardanti la redazione delle Schede Dati di Sicurezza.

Viene applicato secondo le seguenti tempistiche:

  • 1° Gennaio 2021 è la data di applicazione del Regolamento UE N. 878/2020
  • ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento, le SDS realizzate in accordo al Regolamento UE N. 830/2015 potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2022
  • Fino al 31 dicembre 2022 è possibile scegliere se generare le Schede di Sicurezza in accordo al Regolamento 830/2015 o utilizzare fin da subito il formato aggiornato
  • A partire dal 1° Gennaio 2023, al termine del periodo di transizione, tutte le SDS dovranno essere realizzate in conformità al formato aggiornato ai sensi del Regolamento UE. N. 878/2020.
Scheda di sicurezza - nuovi adempimenti entro gennaio 2023

QUALI INFORMAZIONI CUSTODISCONO LE SCHEDE DI SICUREZZA?

Le schede MSDS o SDS di un prodotto chimico contengono le informazioni necessarie per la tutela della salute, la sicurezza delle persone e dell’ambiente.

Nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici troviamo le indicazioni di pericolo Frasi H ed i consigli Frasi P sui rischi per le persone e l’ambiente, i pittogrammi inseriti anche in etichetta, la composizione, il nome del produttore, i rischi associati al trasporto, le indicazioni per lo smaltimento, i limiti di esposizione e molte altre informazioni.

La SDS deve essere fornita quando una sostanza o una miscela rientra nei criteri di classificazione di pericolosità secondo i regolamenti REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006), CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008) oppure nei seguenti casi:

  • Sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT)
  • Molto persistenti e molto bioaccumulanti (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII
  • Sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all’autorizzazione, disposta dall’art. 59
  • Richiesta dell’utilizzatore professionale per preparati non classificati, ma contenenti (in concentrazione individuale pari o superiore all’1% in peso; per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi) sostanze pericolose, oppure quelle che hanno un valore limite d’esposizione professionale o che rientrano nei casi che abbiamo sottolineato.

La scheda dei dati di sicurezza o MSDS è costituita da 16 sezioni obbligatorie.

Scheda di sicurezza - nuovi adempimenti entro gennaio 2023

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO UE N. 878/2020

1. UFI: l’identificatore unico di formula (UFI) è un codice unico che, unitamente al nome commerciale di un prodotto, permette al centro antiveleni di identificare con precisione sia il prodotto coinvolto in un caso di avvelenamento sia la composizione della miscela contenuta in tale prodotto.

Il Regolamento UE N. 878/2020 stabilisce che se una miscela è ritenuta pericolosa ed è stato generato un codice UFI questo debba essere riportato in sezione 1.1.

Inoltre, stabilisce che per le miscele pericolose usate nei siti industriali, l’identificatore unico di formula (UFI) deve essere indicato soltanto nella SDS.

Lo stesso verrà applicato anche per determinate miscele non imballate, per le quali l’UFI va riportato solo nella scheda di sicurezza.

2. Nanoforma: una «nanoforma» è una forma di una sostanza naturale o fabbricata contenente particelle allo stato libero o come aggregato o agglomerato Il Regolamento UE N. 878/2020 stabilisce che le SDS devono includere le prescrizioni specifiche relate alle nanoforme, introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020.

3. Il Regolamento UE N. 878/2020 stabilisce che i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione (FATTORE M) e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) dovrebbero essere indicati nelle schede dati di sicurezza perché sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele.

4. Interferenti Endocrini: sono le sostanze chimiche che possono alterare il normale equilibrio ormonale. Il Regolamento UE N. 878/2020 introduce nella SDS tutte le prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini). Se queste sostanze sono nella miscela (indicate nella sezione 2.3), le informazioni tossicologiche e i pericoli per la salute devono essere indicati nella sezione 11.2 della SDS.

5. Per quanto riguarda la sezione 9 e 14, vengono integrate le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS). Il Regolamento UE N. 878/2020 stabilisce di specificare e descrivere per tutti gli end-point della sezione questi punti: le informazioni richieste, le definizioni, i casi di applicabilità e non applicabilità e, talvolta, le temperature appropriate da indicare nella SDS.

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