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Consulenza su Schede di Sicurezza

Tutte le organizzazioni che producono e/o UTILIZZANO a vario titolo sostanze pericolose devono disporre di schede di sicurezza e renderle disponibili al personale che manipola o movimenta tali sostanze.

Sulla base delle caratteristiche di pericolo delle sostanze e miscele utilizzate, le organizzazioni devono valutarne i rischi ai sensi del D.Lgs.81/08, nonché altre eventuali normative collegate (es. Legge Seveso, normativa sul trasporto delle sostanze pericolose ADR/RID/IMDG, ecc.).

Cos’è e come deve essere redatta la Scheda di Sicurezza?

La scheda di sicurezza è un documento legale nel quale sono contenute tutte le informazioni relative ai pericoli per la salute dell’uomo e dell’ambiente di una sostanza o miscela.

In conformità al Regolamento REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals,n° 1907/2006 essa si compone obbligatoriamente di n° 16 sezioni, che devono riportare specifiche informazioni, come definito dal citato regolamento.

In particolare le schede di sicurezza devono essere:

  • Complete: riportare tutte le informazioni necessarie
  • Corrette ed aggiornate
  • Coerenti: è necessario verificare la coerenza tra le informazioni fornite nelle diverse parti della scheda come ad esempio classificazione, misure antincendio e misure per manipolazione ed immagazzinamento, oppure, classificazione e proprietà chimico fisiche e così via.

Sempre più spesso gli utilizzatori si trovano a consultare schede di sicurezza estese, cioè schede con allegati gli scenari di esposizione.

Se occorre predisporre una relazione sulla sicurezza chimica, infatti, nelle schede dati di sicurezza sono presenti come allegato, tali “scenari di esposizione,” ovvero: l’insieme delle condizioni, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l’importatore controlla o raccomanda agli Utilizzatori a valle di gestire l’esposizione delle persone e dell’ambiente.  

Si indica che, ai sensi dell’articolo 14 e dell‘articolo 62 del Regolamento REACH, la fornitura di uno scenario di esposizione in allegato ad una scheda dati di sicurezza (SDS) “è obbligatoria per una sostanza che:

  • è stata registrata per una fascia di tonnellaggio ? 10 t/anno e
  • che risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il Regolamento CLP (ad eccezione di specifiche classi di pericolo”) o che “è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB)” secondo i criteri di cui all’allegato 13 del Regolamento REACH.

Per valutare la correttezza e completezza degli scenari espositivi si deve fare riferimento alle “ Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una sostanza ai sensi del Regolamento n. 1907/2006 (REACH)” che forniscono agli operatori ATS, impegnati nell’attività di controllo, e alle imprese uno “strumento di verifica dei requisiti richiesti per ogni scenario d’esposizione” ai sensi del Regolamento REACH.

NIER Ingegneria supporta le aziende innanzitutto nell’individuazione del proprio ruolo lunga la catena di fornitura e degli obblighi ad esso collegati, nonché nella verifica, gestione e catalogazione delle Schede di sicurezza delle sostanze pericolose, in particolare modo per gli stabilimenti che detengono un numero significativo di sostanze diverse e organizzazioni multi-sito.

Sotto questo punto di vista NIER mette a disposizione un applicativo Web-Based per la verifica e la gestione delle SDS nonché la gestione degli obblighi di comunicazione lungo la catena di fornitura come previsto dal regolamento REACH, in funzione del proprio ruolo.

NIER, inoltre fornisce supporto agli uffici tecnici delle aziende chimiche incaricati di redigere, revisionare o verificare le Schede di Sicurezza in termini di correttezza e completezza.

Altri servizi legati alle Schede di sicurezza sono:

  • Scenari espositivi (valutazione, inserimento o integrazione, o elaborazione)
  • Notifica della composizione delle miscele pericolose ai sensi dell’art. 45 del Regolamento CLP
  • Compilazione delle schede informative di sicurezza ai sensi degli articoli 32 e 33 del Regolamento REACH;
  • Valutazione critica delle Schede di Sicurezza dei fornitori aziendali ai fini dell’art. 34 del reg.to REACH;
  • Valutazione critica delle Schede di Sicurezza in uso ai fini della corretta valutazione dei rischi come previsto dal D.Lgs 81/2008;
  • Valutazione e/o elaborazione dei relativi elementi di etichettatura CLP;
  • Audit di conformità ai regolamenti REACH e CLP
  • Attività di formazione con verifica dell’apprendimento.

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